T.A.R. Liguria Genova Sez. I, Sent., 05-07-2011, n. 1051 Legittimità o illegittimità dell’atto Motivazione dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il primo agosto 2000, l’Istituto diocesano per il sostentamento del Clero impugnava il provvedimento di demolizione in epigrafe indicato affidando il ricorso ai seguenti motivi di diritto:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 1° comma l.n.47\85. Violazione dell’art. 7, terzo comma della l. n.47\85 per difetto dei presupposti legittimanti.

Violazione e falsa applicazione dell’art.3 della l.n.241\90 per difetto d’istruttoria e di motivazione.

Travisamento di fatti decisivi.

Si costituiva in giudizio il comune di Ortonovo che riteneva legittimo l’operato dell’amministrazione e chiedeva il rigetto del ricorso.

Acquisita la memoria di replica dell’Istituto ricorrente la controversia veniva trattenuta in decisione dal Collegio all’udienza pubblica fissata per il 26\5\2011.

Motivi della decisione

Oggetto del ricorso è il provvedimento di demolizione assunto dal comune e relativo alla realizzazione di una strada di m.75 in zona classificata G2 di rispetto ambientale"realizzata abusivamente per 70 dei 75 m. sul terreno di proprietà dell’Istituto Diocesano ricorrente.

Ciò premesso il ricorso è fondato con riferimento a tutte le censure avanzate nel motivo di ricorso.

E’ stato in fatti depositato in atti, oltre al contratto di locazione del terreno ad altro soggetto l’anno precedente all’emissione del provvedimento di demolizione anche la dichiarazione che il terreno su cui insiste l’opera abusiva era nella disponibilità della famiglia della conduttrice del fondo da almeno tre generazioni, con la conseguente imputabilità alla stessa delle opere realizzate.

E’ dunque viziato il provvedimento laddove si afferma la impossibilità di identificazione dell’autore dell’abuso posto che il procedimento amministrativo svolto aveva consentito al comune di acquisire sia il contratto del 1999 che la dichiarazione della parte conduttrice di aver sempre mantenuto la detenzione del fondo.

Quanto a questo specifico profilo la giurisprudenza ha affermato che:" Al fine di individuare il soggetto responsabile dell’abuso edilizio può tenersi conto non solo della piena disponibilità, giuridica e di fatto, del suolo e dell’interesse specifico a effettuare la nuova costruzione ma altresì dell’eventuale presenza "in loco" della persona, dello svolgimento di attività di materiale vigilanza dell’esecuzione dei lavori, della richiesta di provvedimenti abilitativi successivi e, complessivamente, di tutte quelle situazioni e comportamenti, sia positivi che negativi, da cui possono trarsi elementi integrativi della colpa e della prova di una compartecipazione, anche solo morale, alle esecuzione delle opere.(Tribunale Crotone, 17 febbraio 2009, n. 185)

Ed ancora:" In caso di costruzione realizzata in assenza del necessario titolo concessorio, il proprietario dell’area su cui il medesimo viene edificato può essere ritenuto responsabile, per una mancanza nel proprio dovere di controllo e vigilanza solo nella misura in cui goda della effettiva disponibilità dell’immobile ovvero abbia personalmente eseguito o dato mandato di eseguire i lavori abusivi. Di converso, laddove tale disponibilità manchi, il proprietario non può essere considerato responsabile dell’abuso edilizio neanche qualora abbia espresso il proprio assenso alla realizzazione dell’opera" (Tribunale Torre Annunziata, 27 novembre 2007, n. 1310).

Sulla legittimazione del proprietario incolpevole la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che:" L’ordinanza di demolizione dell’opera abusivamente realizzata va obbligatoriamente notificata in via prioritaria e a pena di illegittimità al responsabile dell’abuso edilizio, mentre l’omessa notifica della stessa al proprietario dell’area, nella quale è stato commesso l’abuso edilizio, comporta soltanto la mancata acquisizione al patrimonio comunale dell’area stessa.(T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 17 novembre 2009, n. 765).

Poiché la sanzione della demolizione ha il carattere dell’esecuzione in forma specifica volta ad eliminare alla radice l’abuso riportando il bene nelle condizioni originarie una giurisprudenza ormai risalente, ma tuttora condivisa ha affermato che "Ogni sanzione amministrativa, anche in materia edilizia, va applicata al responsabile dell’abuso edilizio contestato che, ai sensi dell’art. 29, t.u. n. 380 del 2001, è non soltanto il costruttore ma anche il committente delle opere edilizie abusive, mentre il proprietario, non autore dell’abuso e non committente delle opere, può ritenersi corresponsabile soltanto ove emerga un suo coinvolgimento doloso o colposo nella realizzazione dell’abuso edilizio stesso. (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 26 settembre 2007, n. 2205).

Ne deriva dunque la fondatezza delle prime due censure che lamentano la violazione dell’art. 6 1° comma e dell’art. 7, terzo comma della l. n.47\85 per difetto dei presupposti legittimanti.

Da quanto emerge dal procedimento amministrativo poi il comune ha altresì violato il dovere di motivazione imposto dalla legge n.241\90, poiché di fronte alla documentazione della proprietà di indisponibilità dell’area e della dichiarazione del materiale uso della stessa a fini agricoli da ben tre generazioni di conduttori agricoli ha comunque ritenuto di notificare il provvedimento sanzionatorio anche alla proprietà.

Il ricorso va conclusivamente accolto e conseguentemente annullato l’atto impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Le spese sono poste a carico del comune resistente e liquidate nella misura complessiva di Euro. 3.000 (tremila), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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