Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-06-2011) 01-07-2011, n. 26056 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria ha rigettato, con l’Ordinanza del 20.12.2010 l’istanza di riesame proposta dalla difesa di L.V.F., indirizzata contro l’Ordinanza del GIP Distrettuale presso quel Tribunale, che ebbe ad applicare, il 24.9.2010, misura cautelare carceraria nei confronti del predetto, perchè ritenuto colpevole della violazione degli artt. 81 cpv., 625 e 635 c.p., quale autore di danneggiamento, mediante incendio, di due automobili intestate ad M.A.S. e ad R. E.A.; fatti compiuti nell’ottica di favorire la "famiglia" SERRAINO, presente nel territorio di (OMISSIS).

Gli indizi che gravano sul L.V. sono stati individuati sia nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia F.V. G., relativamente alla cosca in discorso ed ai ruoli dei suoi partecipi (soprattutto quelle giovani leve approdate al sodalizio), sia di intercettazioni ambientali e di riprese filmate afferenti alle attività esecutive dei delitti contestati (e captate nell’automobile Fiat 600 in disponibilità al L.V.), sia in dichiarazioni della persona offesa.

Per quanto riguarda l’episodio in pregiudizio di M. il ruolo ascritto al L.V. è quello di procacciatore del suo automezzo (condotta destinata ad evitare l’immediata identificazione dei colpevoli diretti del fatto) da consegnare dagli esecutori del delitto ( N., B., P.) per raggiungere l’obiettivo oggetto di incendio, consapevole della finalità a cui mirava quella consegna.

Per ciò che trae all’analogo episodio, in danno della vettura Fiat 500 di R. (commesso la notte successiva), il comportamento censurato consiste nel previo sopralluogo con il complice N., nella presenza al momento dell’esecuzione del reato anche per il timore della presenza della Polizia sul posto.

Atti commessi nel contesto dell’intimidazione propria delle cosche della zona ed i ragione dell’associazione a cui quei fatti venivano a giovare (il M. era giornalista, autore di articoli sui mafiosi locali).

Il ricorso della difesa del L.V. si duole:

– della mancanza di gravi indizi circa la consapevolezza del L. V. sulla finalità del prestito dell’automobile, sulla quale non vi è motivazione adeguata, ma mera supposizione fondata su frasi inconferenti (perchè pronunciate il giorno successivo al fatto ed essendo l’automezzo del L.V. filmata in quel torno di tempo e ben nota al M.);

– dalla inconciliabile sfasatura temporale del secondo fatto rispetto alla presenza dell’autovettura della Polizia sul posto, donde l’inconferenza della ricostruzione effettuata dai giudici al proposito;

– dall’assenza di indicazione della modalità propria dell’intimidazione mafiosa, capace di concretare l’aggravante di cui all’art. 7 L. n. 203 del 1991.

Motivi della decisione

Per ciò che trae all’episodio in pregiudizio a M., la ricostruzione effettuata dai giudici non è fondata su apodittica ricostruzione della vicenda bensì sulla riscontrata consapevolezza in capo al L.V. dello scopo a cui mirava il prestito dell’automobile, veicolo che avrebbe accompagnato gli esecutori del delitto. Si legga, invero, l’Ordinanza a pag. 19 l’osservazione per cui dalle intercettazioni è emerso la sussistenza di un’anticipata programmazione di attività di copertura degli esecutori del reato alludendo ragionevolmente alla dichiarazione "meglio che vedano la mia macchina".

L’espressione, seppur pronunciata il 6.2.2010, giorno posteriore al fatto in esame, è indicativa della consuetudine e disponibilità del prevenuto a coprire le responsabilità dei sodali, alla luce della conoscenza della possibile conseguenza per il fatto commesso la notte precedente (la telefonata alla fidanzata E.). Le osservazioni del ricorrente sulla conoscenza del M. della vettura del L. V. non sono oggetto di verifica, ma di mera enunciazione (sicchè, in ogni caso, il ricorso pecca di insufficienza dimostrativa).

Non è parimenti fondato, oltre che attenere a circostanza di fatto, il secondo motivo.

A pag. 21 dell’Ordinanza impugnata si precisa che la Volante della Polizia di Stato sopraggiunse dopo il danneggiamento dell’automobile del R.. Il ritardo nel pervenimento del veicolo non pare evento così irragionevole da screditare la "presa diretta" dell’esecuzione dell’incendio, quale esposta dal provvedimento dei giudici cautelari, avendo il quadro offerto ai verbalizzanti un’indicazione inequivoca sulla dinamica dell’occorso (nè il ricorso spiega il perchè l’intervento poliziesco sarebbe dovuto occorrere in qualche minuto dall’episodio).

Corretta è anche l’addebito dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. Le premesse leggibili in apertura dell’Ordinanza, sulla genesi della cosca mafiosa dei S. e sull’avvicendamento dei ruoli dei più giovani appartenenti, sulla loro attività nel territorio di (OMISSIS) (Ord. pag. 2/10), sono idonee a configurare la fisionomia del sodalizio per il quale si è ritenuto che operasse il L.V.. Indubbia è la carica intimidatrice negli episodi di danneggiamento oggetto di addebito nella manifestazione di padronanza e controllo del territorio (cfr. le considerazioni a pag.

14/15). Pertanto, anche in considerazione del diverso grado di pregnanza richiesto agli indizi in questa fase processuale, se certa appare la ritorsione verso il M. per i giudizi ostili ai mafiosi del luogo (i giudici cautelari parlano di "spedizione punitiva", pag. 17), sufficiente appare, in ragione delle iniziali considerazioni, anche l’analogo episodio in danno del R..

Di certo, il testo dell’Ordinanza accenna all’agevolazione del sodalizio mafioso e siffatta finalità non è nè incompatibile nè differisce, per quanto qui può rilevare, alla contestazione di avere utilizzato un metodo mafioso.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

La Cancelleria provvederà agli incombenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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