Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-11-2011, n. 24096

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 16 settembre 2004 il giudice istruttore della causa pendente davanti al Tribunale di Bolzano tra la s.r.l. ICOR e la Provincia autonoma di Bolzano ha liquidato in 35.918,68 Euro il compenso dovuto al consulente tecnico di ufficio ing. L. H., il quale aveva svolto il compito di verificare "sulla base della documentazione dimessa e producenda, nonchè delle dichiarazioni dei testi: corrispondenza tra lavori da compiere secondo contratto e progetto esecutivo, base della procedura di affidamento dei lavori e lavori eseguiti distinguendosi tra i lavori eventualmente non rientranti nella previsione contrattuale da quelli integranti mere differenze esecutive e quelli effettivamente non previsti; il tutto con riferimento alle riserve 1, 2, 7, 12 e 13 come elencate in citazione; le ore in economia contabilizzate dalla ICOR e quelle riconosciute dalla stazione appaltante, indicando quelle effettivamente necessarie per compiere i lavori non contrattuali (se riscontrati) – riserva n. 21".

Impugnato dalla s.r.l. ICOR, il provvedimento è stato confermato con ordinanza del 24 novembre 2004 dal giudice designato per la decisione.

La s.r.l. ICOR ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. L’ing. L.H. si è costituito con controricorso.

La Provincia autonoma di Bolzano non ha svolto attività difensive in questa sede.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la s.r.l. ICOR lamenta che all’ing. L.H. siano stati attribuiti distinti compensi, commisurati al valore di ognuna delle riserve che essa aveva formulato in relazione all’appalto oggetto della controversia.

La doglianza è fondata.

La contestualità dell’incarico, che in una causa viene conferito al consulente tecnico di ufficio, non esclude che egli abbia diritto a essere separatamente remunerato per le risposte date ai quesiti rivoltigli, se questi implicano la necessità di indagini eterogenee, da svolgere su oggetti e con criteri di natura diversa (v., per tutte, Cass. 23 marzo 2007 n. 7186). Nella specie, tuttavia, non ricorre questa ipotesi, come risulta palese dal testo del provvedimento di affidamento del compito, che si è sopra trascritto, sia pure integrato con le specificazioni indicate nel controricorso:

si trattava in ogni caso di verificare quali lavori, nell’ambito unitario dell’opera oggetto dell’appalto, fossero stati effettivamente eseguiti, nonchè di contabilizzare i maggiori costi di quelli eventualmente realizzati al di fuori delle iniziali previsioni contrattuali. Non è quindi fondata l’affermazione dell’ordinanza impugnata, secondo cui si era in presenza di "autonomi incarichi" per ognuna delle "singole riserve"; esse invece davano luogo a un’unica questione, insuscettibile di essere frazionata con riferimento ai vari punti in cui era articolata, in un contesto comunque unico e uniforme. Nè è condivisibile l’assunto del giudice a quo, circa l’incongruenza di "corrispondere lo stesso compenso sia per un quesito che per cento quesiti": il compenso spettante al consulente tecnico di ufficio, nominato per la verifica della fondatezza di più riserve analoghe, formulate in relazione a un appalto, è proporzionale al valore totale di esse (salvo il limite assoluto di 516.456,90 Euro), sicchè è comunque maggiore di quello che gli sarebbe dovuto per il caso che la riserva sia una soltanto.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con cui la s.r.l. ICOR deduce la non pertinenza del riferimento, contenuto nel provvedimento impugnato alla "necessità di oltre 700 ore di lavoro" impiegate dall’ing. L.H. per il compimento dell’incarico.

Accolto pertanto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo, l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio della causa, stante il carattere funzionale della sua competenza, allo stesso Tribunale di Bolzano in diversa composizione, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa l’ordinanza impugnata; rinvia la causa al Tribunale di Bolzano in diversa composizione, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *