Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-06-2011) 01-07-2011, n. 26050 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GIP presso il Tribunale di Napoli ha applicato il 18.6.2010 a C.C. la misura carceraria quale sospettato di estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7. Il Tribunale del riesame partenopeo ha rigettato l’istanza di riesame avverso detta misura con provvedimento del 22.7.2010.

Il ricorso avverso quest’ultimo atto era dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione il 14.1.2011.

Sulla base delle dichiarazioni rese da C. nel corso dell’interrogatorio del 23.11.2010, la difesa ha avanzato al GIP. istanza di revoca o sostituzione della misura, ma il giudice, il 1.12.2010 ha rigettato la domanda e, sull’appello interposto, il Tribunale di Napoli ha respinto l’impugnazione con Ordinanza 18.1.2011.

La vicenda attiene ad una tentata estorsione concretatasi, secondo l’accusa, nella ingiusta pretesa di denaro rivolta a tal CR. G. ed occorsa presso un distributore di benzina di certo I.A..

Ricorre a questa Corte la difesa del C. lamentando la carenza ed illogicità della motivazione nella parte in cui ricostruisce la vicenda, ascrivendo ad un incontro successivo a quello originariamente contestato, la prospettazione della richiesta estorsiva, mentre in realtà non vi sarebbe stato alcun altro incontro, circostanza che, oltretutto, dimostra la conoscenza tra il C. e la persona offesa e la conseguente illogicità – nel quadro accolto dai giudici – delle frasi volte a conoscere l’identità della persona che accedette al distributore di carburante.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile nella misura in cui richiede non soltanto una verifica su profili di fatto, ma una vera e propria nuova ricostruzione dei fatti, parte della quale già coperta dal giudicato cautelare.

L’ipotesi affacciata dal Tribunale di Napoli non è affatto illogica.

Essa si radica nella ricostruzione già a suo tempo effettuata dal GIP nella sua ordinanza di custodia cautelare, quando indica l’esistenza di un accesso di un interlocutore, rimasto ignoto nonostante le richieste in merito alla sua identificazione provenienti dal CR. (assente al momento).

Non è possibile al giudice di legittimità ulteriormente vagliare la prospettazione difensiva, alludendo a momenti di fatto, attesa la plausibile e logica argomentazione del Tribunale della Libertà e, per altro verso, segnando il giudicato cautelare formatosi – allo stato degli atti – su di essa, senza che al riguardo sia intervenuto un effettivo dato nuovo (tale non palesandosi il contenuto delle dichiarazioni del prevenuto, ininfluenti sul punto), capace di scardinare l’assunto decisorio.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue non soltanto la condanna alle spese processuali ma anche al pagamento della sanzione ex art. 616 c.p.p. che si ritiene equo fissare in Euro 1.000.

La Cancelleria provvederà agli incombenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa per le Ammende. Art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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