T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 05-07-2011, n. 1016

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– all’odierna camera di consiglio il legale del ricorrente ha dichiarato, alla luce di quanto comunicato dalla Questura di Bergamo con la nota del 27.5.2011, che è venuto meno l’interesse alla decisione del gravame;

– il ricorso va dichiarato improcedibile con compensazione delle spese di giudizio:

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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