Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 01-07-2011, n. 25991

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore della parte offesa B.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato il 25 gennaio 2010 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza con il quale è stata dichiarata inammissibile la opposizione proposta dalla stessa parte offesa e pronunciata l’archiviazione del procedimento a carico di B.A. ed altri. Lamenta il ricorrente la violazione del diritto al contraddittorio.

Il ricorso è palesemente destituito di fondamento giuridico. Il Giudice ha infatti correttamente dichiarato inammissibile la opposizione, in quanto la stessa non enunciava alcun tipo di indagine ulteriore di cui si lamentava la carenza ma si è nella sostanza limitata a svolgere rilievi critici sulla richiesta di archiviazione,ora nella sostanza reiterati a fondamento del ricorso, che risulta dunque proposto al di fuori delle condizioni tassativamente imposte dall’art. 409 c.p.p., comma 6.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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