Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 01-07-2011, n. 25989 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- con decreto del 14.1.11 il GIP del Tribunale di Perugia disponeva de plano l’archiviazione del procedimento nei confronti di persone da identificare instaurato a seguito di denuncia-querela proposta da B.M. e D.M.A. per i reati di cui agli artt. 486 e 640 c.p., nel contempo dichiarando inammissibile l’opposizione delle parti offese alla richiesta di archiviazione avanzata dal PM. La B. e la D.M. ricorrevano contro detto decreto lamentandone la nullità per violazione degli artt. 409 e 410 c.p. per omessa fissazione dell’udienza camerale e conseguente lesione del diritto al contraddittorio.

2- Il ricorso è fondato.

Alla stregua di diffuso orientamento giurisprudenziale di questa S.C., in presenza di opposizione della persona offesa il GIP può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano solo ricorrendo due condizioni e cioè l’infondatezza della notizia di reato e l’inammissibilità dell’opposizione medesima dovuta o alla mancata indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova (cfr., ad es., Cass. n. 11524 dell’8.2.2007, dep. 16.3.2007; Cass. n. 16505 del 21.4.2006, dep. 15.5.2006; Cass. n. 47980 del 1.10.2004, dep. 10.12.2004; Cass. n. 23624 del 1.4.04, dep. 20.5.04; Cass. n. 10682 del 5.2.2003, dep. 7.3.2003; Cass. S.U. n. 2 del 14.2.96, dep. il 15.3.96) o al fatto che i nuovi atti di indagine, pur sollecitati, tuttavia non hanno pertinenza e specificità ai fini dell’accertamento penale.

Altro è – invece – la ritenuta superfluità delle ulteriori indagini, di per sè inidonea a negare il contraddittorio mediante fissazione dell’udienza camerale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 9184 del 14.1.09, dep. 2.3.09). hi altre parole, il giudizio di inammissibilità dell’opposizione della parte offesa alla richiesta di archiviazione può riguardare, oltre agli aspetti strettamente formali, come la tempestività e la ritualità dell’opposizione, soltanto la pertinenza e specificità degli atti di indagine richiesti, con riferimento sia al tema, sia alla fonte di prova, restando – invece – preclusa una valutazione prognostica (effettuata de plano, come nel caso di specie) della loro rilevanza ai fini della fondatezza della notizia di reato, che va invece effettuata in sede di udienza camerale (cfr., ancora, Cass. Sez. 4, n. 34676 del 22.6.2010, dep. 24.9.2010). Nel caso di specie il GIP, nel provvedere de plano, ha invece operato delle valutazioni prognostiche delle possibili risultanze delle investigazioni suppletive sollecitate dalle opponenti (loro escussione, audizione del teste geometra M., nuova escussione dei testi Bi. e Bl.), id est ha esercitato un potere attivabile solo all’esito dell’udienza camerale.

Le considerazioni di cui sopra importano l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Perugia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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