Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 01-07-2011, n. 25981 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- con decreto del 16.6.10 il GIP presso il Tribunale di Palermo disponeva de plano l’archiviazione del procedimento relativo alla denuncia-querela sporta in data 13.11.07 da R.G. S. contro L.L. e P.G. per i reati di cui agli artt. 605 e 591 c.p., nel contempo dichiarando inammissibile l’opposizione del denunciante alla richiesta di archiviazione proveniente dal PM. Contro detto decreto ricorre il R., deducendone la nullità per aver il GIP omesso di fissare l’udienza camerale e dichiarato inammissibile l’atto di opposizione perchè le nuove indagini sollecitate consistevano nell’audizione di testi su circostanze non meglio precisate e nell’acquisizione di documenti erroneamente ritenuti superflui ai fini del decidere.

2- Il ricorso è fondato.

Si premetta che – come si legge in ricorso – una prima richiesta di archiviazione era stata oggetto di opposizione da parte dell’odierno ricorrente, con conseguente fissazione di udienza camerale al cui esito il GIP aveva disposto nuove indagini; all’esito di queste ultime, il PM ha reiterato la richiesta di archiviazione, contro la quale il R. ha proposto nuova opposizione, il che di per sè non esonera il GIP dal fissare nuovamente l’udienza camerale (cfr. Cass. S.U. 27.5.10 n. 23909, dep. 22.6.10), salvo che la nuova opposizione non risulti inammissibile. Secondo diffuso orientamento giurisprudenziale di questa S.C., l’inammissibilità dell’opposizione può essere dovuta (oltre che a tardività, per essere stata presentata oltre il termine di cui all’art. 408 c.p.p., u.c.) alla mancata indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova (cfr., ad es., Cass. n. 11524 dell’8.2.2007, dep. 16.3.2007; Cass. n. 16505 del 21.4.2006, dep. 15.5.2006; Cass. n. 47980 del 1. 10.2004, dep. 10.12.2004; Cass. n. 23624 del l.4.04, dep. 20.5.04; Cass. n. 10682 del 5.2.2003, dep. 7.3.2003; Cass. S.U. n. 2 del 14.2.96, dep. il 15.3.96) o al fatto che i nuovi atti di indagine, pur sollecitati, tuttavia non siano specifici e pertinenti ai fini dell’accertamento penale.

Altro è – invece – la ritenuta superfluità delle ulteriori indagini, di per sè inidonea a negare il contraddittorio mediante fissazione dell’udienza camerale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 9184 del 14.1.09, dep. 2.3.09) allorquando si basi sulla prognosi (per quanto, in ipotesi, ragionevole e probabile) di una loro ininfluenza. Nel caso di specie l’impugnato decreto ha ritenuto non specifiche le nuove investigazioni suppletive mediante escussione di testi su circostanze di fatto non meglio precisate nell’atto di opposizione e superflua ai fini del decidere l’acquisizione di copia integrale della cartella clinica della degenza di A. F., il cui ipotetico abbandono costituisce oggetto di denuncia da parte del R..

Se in ordine al difetto di specificità delle nuove informazioni testimoniali si può concordare con il GIP (sulla scorta di Cass. Sez. 1 n. 3870 del 30.6.98, dep. 6.8.98), non altrettanto può dirsi in relazione alla sollecitata acquisizione documentale della cartella clinica, sicuramente specifica e pertinente al tema di prova (l’ipotizzato stato di abbandono della A., astrattamente verificabile mediante esame delle risultanze di detta cartella clinica).

Le considerazioni di cui sopra importano l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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