T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 05-07-2011, n. 1003 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna il provvedimento del 6. 7. 2010 con cui la Prefettura di Brescia ha respinto l’istanza di emersione.

L’amministrazione aveva motivato la decisione impugnata rilevando che i ricorrenti non si erano presentati agli incontri fissati.

I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:

1. ci sarebbe stato solo un ritardo che non avrebbe consentito il perfezionamento della pratica, fa difetto comunicazione d’avvio.

Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Con ordinanza 833/10 il Tribunale accoglieva l’istanza, ordinando un riesame.

Il riesame dava esito negativo perché l’amministrazione verificava che la dichiarazione dei redditi era stata falsificata e che il ricorrente non disponeva di reddito sufficiente per regolarizzare alcuno. Seguiva nuovo provvedimento di rigetto del 9. 6. 2011

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 22. 6. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse (parte avvertita in udienza ex art. 73, co. 3, dc.p.a).

Nelle more dello svolgimento del giudizio, infatti, l’amministrazione ha emesso un nuovo provvedimento di rigetto, fondato su un diverso elemento ostativo all’emersione (mancanza di reddito del datore di lavoro), che costituisce il titolo che attualmente regola la permanenza nel territorio dello Stato del ricorrente.

Ne consegue che l’accoglimento del ricorso non gli gioverebbe in alcun modo, in quanto per ottenere le utilità per cui ha presentato il ricorso egli deve ormai aggredire il provvedimento del 9. 6. 2011, che è la nuova fonte regolatrice del suo stato di soggiorno.

In ragione della evoluzione della vicenda e dei diversi elementi emersi nel corso della stessa sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA IL RICORSO IMPROCEDIBILE per sopravvenuta carenza d’interesse.

COMPENSA tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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