Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 01-07-2011, n. 25977 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per mezzo del proprio difensore T.A., persona offesa nel proc. Pen. Nr. 7847 10/ rgnr, presso la procura della Repubblica di Roma, a carico di C.E., avverso il decreto di archiviazione emesso dal gip del Tribunale di Roma il 21.10.2008, lamentando il vizio di violazione di legge del provvedimento impugnato in relazione all’art. 409 c.p.p., comma 6 e art. 127 c.p.p., comma 5, per avere il gip provveduto de plano sulla sua opposizione alla richiesta di archiviazione del PM, senza disporre la comparizione personale delle parti.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La difesa si limita infatti a contestare in radice il potere del gip di provvedere de plano sulla richiesta di archiviazione in presenza dell’opposizione della parte lesa, potere che invece è riconosciuto al gip dall’art. 410 c.p.p., comma 2 in caso di inammissibilità dell’opposizione medesima.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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