Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-11-2011, n. 24364 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 7.11.2006, rigettava il gravame proposto dalla s.p.a Poste Italiane avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva accolto la domanda di C. L., in relazione a contratto a termine stipulato in data 11.3.2000 per esigenze eccezionali ex art. 8 c.c.n.l. 94, per essere lo stesso non legittimato da clausola autorizzatoria e non essendovi sanatoria per effetto del successivo c.c.n.l. 18.1.2001, dichiarando l’intercorrenza tra le parti di una rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data suindicata e condannando la società al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate dalla lavoratrice a partire dalla data del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c..

Propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la società, che ha anche depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste, con controricorso, la C., depositando, altresì, memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la società ricorrente deduce la nullità del procedimento, nonchè omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, sostenendo che la Corte territoriale non si era espressa sull’eccezione di risoluzione consensuale per mutuo consenso, tempestivamente sollevata e comunque rilevabile anche di ufficio.

Evidenzia, a sostegno della censura, che la durata di pochi mesi del contratto e l’intercorrenza di un periodo di circa quattro anni sino alla reazione della lavoratrice, che aveva per di più accettato il t.f.r., avrebbero dovuto indurre la Corte a dichiarare risolto il rapporto di lavoro. Formula specifico quesito di diritto, domandando se, al pari dell’esecuzione, anche il suo contrario assume valore dichiarativo, per cui il comportamento protratto nel tempo, che si risolve nella totale mancanza di operatività di un rapporto, deve essere valutato in modo socialmente tipico quale dichiarazione risolutoria.

Con il secondo motivo, la società denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, osservando che la interpretazione degli stessi doveva essere condotta alla stregua del dato letterale anche degli accordi cd. attuativi, nonchè ai sensi dell’art. 1363 c.c. ed evidenzia la fragilità della tesi della limitata efficacia temporale dell’accordo 25.9.1997 e la natura meramente ricognitiva degli accordi attuativi. Pone, a conclusione della parte argomentativa, quesito con il quale domanda se il sistema delineato dalla legge preveda la necessità la norma contrattuale debba necessariamente avere una efficacia temporale limitata.

Con il terzo motivo, la società lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, rilevando che il ricorrente deve fornire la prova dei danni conseguenti alla nullità della causale che fissa un termine al rapporto, e che la mora accipendi non sia identificabile nella richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione, aggiungendo che non vi sia automatica equivalenza del risarcimento del danno ai compensi retributivi perduti. Domanda se rimane a carico del lavoratore l’onere di allegare e provare il danno da scioglimento del rapporto di lavoro fondato su clausola risolutiva nulla e se il danno sia ridotto in misura corrispondente ad altri compensi percepiti – aliunde perceptum – per prestazioni lavorative svolte nel periodo considerato presso altri datori di lavoro.

Quanto al primo motivo, rileva la Corte che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità richiamata dalla ricorrente (Cass. n. 7279/1997) e di quella successiva conforme (v. Cass. 11 luglio 2003 n. 10936; Cass. 22 novembre 2006 n. 24802), in tema di scioglimento del contratto, la risoluzione consensuale dello stesso non costituisce materia di eccezione in senso proprio, ma rappresenta un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, che, se ed in quanto rilevante ai fini del decidere, può essere accertato di ufficio dal giudice.

Tuttavia, deve ritenersi che, non avendo specificato la società in che termini l’eccezione sia stata specificamente ed epressamente sollevata nella sede del merito, la Corte territoriale abbia esaminato d’ufficio la stessa, implicitamente ritenendo che non ricorressero presupposti della risoluzione del rapporto per mutuo consenso, in conformità a quanto da questa Corte più volte affermato nel senso che "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso dì tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo e che la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto" (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11- 12-2001 n. 15621).

Tale principio va enunciato anche in questa sede, rilevando, inoltre che, come pure è stato precisato, "grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Nella specie la Corte d’Appello ha implicitamente e correttamente ritenuto che non vi era stato alcun comportamento della lavoratrice che potesse far presumere una sua acquiescenza alla risoluzione del rapporto e che il solo decorrere del tempo tra la cessazione di quest’ultimo ed il tentativo di conciliazione non poteva essere in alcun modo interpretato come volontà di accettazione della risoluzione per mutuo consenso.

Quanto al secondo dei motivi di ricorso, osserva il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali… – ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de quo.

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato" (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), va, quindi, confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo.

Quanto al terzo motivo di impugnazione, deve rilevarsi l’inammissibilità del relativo quesito, che risulta in buona parte estraneo alle argomentazioni sviluppate e comunque del tutto astratto, rivelandosi privo di ogni riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato ed anche parzialmente estraneo alle argomentazioni sviluppate nell’esposizione del corrispondente motivo di ricorso, osservandosi che con lo stesso si lamenta che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente considerato che la messa in mora coincidesse con la comunicazione della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, e di tale questione non vi è traccia nel quesito stesso.

Infine, osserva il Collegio che, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010.

Orbene, a prescindere dalla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti cui il comma 7 della citata norma applica i precedenti commi 5 e 6 anche il giudizio di cassazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070). Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Alla soccombenza della società consegue, per il relativo principio, che le spese di lite del presente giudizio siano poste a carico della stessa.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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