T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 05-07-2011, n. 1761 Concessione per nuove costruzioni contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il presente ricorso, la DMF s.r.l. chiede che venga accertato il suo diritto alla restituzione del contributo di costruzione versato in conseguenza del rilascio della concessione edilizia n. 1217/95, avente ad oggetto il cambio di destinazione d’uso – da industriale a commerciale – di un’immobile situato in viale Fulvio Testi n. 132.

2. Questo il motivo di ricorso: violazione degli artt. 1 e 9, lett. b), l. n. 10/1977 e dell’art. 48, l. n. 457/1978, eccesso di potere per travisamento, erroneità e falsità dei presupposti, contraddittorietà manifesta, carenza di istruttoria e sviamento.

3. La ricorrente chiede, quindi, il risarcimento del danno cagionato dal comportamento del Comune di Cinisello Balsamo e quantificato, quanto al danno emergente, nell’importo aggiuntivo corrisposto al professionista incaricato in conseguenza della presentazione di una richiesta di concessione edilizia, voluta dall’amministrazione, in luogo di una semplice comunicazione, pari a euro 12.116.07, nel costo del canone di locazione sostenuto pur in assenza dell’avvio dell’attività commerciale, dall’1.10.1995 al 30.9.1996 e pari a euro 138.797,79.

A titolo di lucro cessante, la ricorrente chiede che le venga risarcito quanto avrebbe potuto ricavare, nel periodo che va dall’1.10.1995 al 30.9.1996, nel caso in cui avesse potuto avviare sin da subito l’attività commerciale, senza dover attendere le lungaggini della pratica edilizia imposta dall’amministrazione comunale.

5. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio e, oltre a dedurre l’infondatezza nel merito della domanda, ha eccepito la prescrizione della domanda di risarcimento del danno.

6. All’udienza pubblica del 7 aprile 2011, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

7. Prima di esaminare le censure proposte, occorre preliminarmente chiarire la vicenda di causa nella sua situazione di fatto.

Con la licenza edilizia rilasciata il 16 gennaio 1970 alla Luigi Nobile s.p.a., il Comune di Cinisello Balsamo ha assentito l’edificazione di un autosalone che è stato destinato sia ad attività di riparazione che di esposizione e vendita delle autovetture.

Nel 1995 la ricorrente ha presentato all’amministrazione comunale una comunicazione di cambio d’uso senza opere dell’immobile in questione.

Il Comune di Cinisello Balsamo, in data 21.9.1995, ha, tuttavia, inviato alla ricorrente una nota con la quale le ha comunicato la necessità di munirsi una concessione edilizia, in considerazione della dimensione, del carattere e delle implicazioni rilevanti sotto l’aspetto urbanistico dell’intervento.

La DMF s.r.l. ha quindi presentato un’istanza volta ad ottenere una concessione edilizia per "cambio di destinazione d’uso di una porzione di fabbricato e ristrutturazione commerciale", che è stata rilasciata dal Comune in data 13.6.1996, a fronte del pagamento di Lire 161.904.810 per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e Lire 53.322.165 per costo di costruzione, per un totale di Lire 215.226.975 (pari ad euro 111.155,46).

8. Ad avviso della ricorrente le opere realizzate (consistenti nella realizzazione di opere di manutenzione straordinaria, meramente interne, quali la sostituzione di pavimenti e la costruzione di alcuni tramezzi, e finalizzate all’adeguamento dei servizi igienici e degli impianti alle norme sopravvenute) sarebbero al più qualificabili quale manutenzione straordinaria e dunque sarebbero assoggettabili a mera autorizzazione gratuita; inoltre, non vi sarebbe stata alcuna variazione della destinazione d’uso, i lavori di manutenzione effettuati all’interno del fabbricato non avrebbero determinato alcuna trasformazione urbanisticoedilizia né alcun aumento del carico urbanistico.

La ricorrente afferma, invero, la prevalenza delle attività di esposizione e vendita delle autovetture ed il carattere strumentale dell’attività di officina e che, quindi, il fabbricato ha avuto sin dall’origine una destinazione commerciale: non si sarebbe mai posta in essere una modifica della destinazione d’uso e non si sarebbe, dunque, verificato un aggravio del carico urbanistico.

9. Le censure sono infondate.

La questione principale sottoposta al vaglio del Collegio è stabilire se i lavori assentiti con la concessione edilizia n. 1217/95 abbiano portato o meno ad un mutamento di destinazione d’uso che ha determinato un incremento del carico urbanistico.

Le affermazioni della ricorrente, volte a negare l’effettività del mutamento di destinazione d’uso e la destinazione, sin dall’origine, commerciale del fabbricato, non sono state supportate da idonei riscontri probatori ma sono al contrario smentite dagli atti dalla stessa formati.

È stata, difatti, la DMF s.r.l. a presentare al Comune una comunicazione di cambio di destinazione d’uso senza opere e successivamente un’istanza volta ad attere il rilascio di una concessione edilizia, sempre per "cambio di destinazione d’uso di una porzione di fabbricato e ristrutturazione commerciale".

Il progetto allegato alla concessione edilizia n. 1217/95 prevede espressamente un mutamento della destinazione da "salone tagliando (lavorazioni)" a "vendita abbigliamento (commerciale) e "vendita scarpe (commerciale)" (v. tav. 03, doc. n. 13 dell’amministrazione).

Anche nella relazione allegata all’istanza di concessione edilizia viene affermato che essa concerne un "edificio industriale, pertanto con funzione mista di lavorazione, esposizione, uffici, magazzini, ecc. come riportato sulla tavola n. 2" e che l’oggetto dell’intervento consiste nel cambio di destinazione d’uso da industriale a commerciale di una parte del capannone, per una metratura di circa 1.300 mq. (doc. n. 14 dell’amministrazione).

Le dichiarazioni così rese dal privato, oltretutto per mezzo di un tecnico che ha operato sotto la propria responsabilità, consentono di escludere che il fabbricato in questione abbia avuto sin dall’origine una prevalente destinazione commerciale.

Né può ritenersi che Comune, con il provvedimento del 21.9.1995, possa avere alterato la volontà della parte privata: l’amministrazione ha unicamente affermato la necessità che l’intervento fosse assentito con concessione edilizia ma non ha influito sull’oggetto dell’intervento.

L’originaria destinazione industriale è altresì confermata dai contratti di locazione stipulati in data 22.6.1995 e 11.1.1996 – nei quali l’unità immobiliare in questione viene descritta come costituita da un capannone "ad uso esclusivo magazzino e uffici con facoltà per il conduttore di richiedere il cambio di destinazione per uso commerciale" (cfr. il 2° ed il 3° contratto sub doc. 2 della ricorrente) – e dalla denuncia di inizio attività presentata al Comune di Cinisello Balsamo il 26.9.1995 dalla Elettromeccanica Ing. Arduini s.r.l., avente ad oggetto opere da realizzarsi su un’unità immobiliare adiacente a quella oggetto del presente giudizio, la quale descrive quest’ultima come destinata ad attività industriale.

Essendosi realizzata una modificazione della destinazione d’uso tra due categorie funzionalmente autonome che ha inciso sul carico urbanistico, sono dunque legittimi l’assoggettamento al regime della concessione edilizia e l’imposizione del contributo (cfr., fra le tante, Consiglio Stato, sez. IV, 13 luglio 2010, n. 4546; T.A.R. Piemonte, sez. I, 15 febbraio 2010, n. 940).

10. La reiezione dei motivi di ricorso comporta anche il rigetto dell’istanza risarcitoria.

11. La particolare articolazione della situazione fattuale sottesa alla controversia consente di ravvisare giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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