T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 05-07-2011, n. 1759 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso gli esponenti, tutti proprietari di una villetta "a schiera" posta nel fabbricato di via Muggiano n.5, hanno impugnato il permesso di costruire rilasciato per la realizzazione di un immobile in via Muggiano n. 7.

I motivi di ricorso dedotti fanno leva sulla violazione di legge (art. 20 delle N.T.A. del P.R.G., previsioni del Piano di inquadramento per la zona omogenea B2 18.8; art. 5 della legge regionale n. 1/2001, d.C.C. n. 1490 del 4/6/2002, art. 3 legge n. 241/1990), sull’eccesso di potere sotto più profili, oltreché sull’incompetenza e l’invalidità derivata da atti presupposti.

Si sono costituiti il Comune di Milano, la soc. Giallo e la soc. C.T.- A., i primi due controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e sollevando, altresì, eccezioni sia di inammissibilità del ricorso che di improcedibilità.

Alla Pubblica udienza del 24.03.2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

Il Collegio ritiene opportuno e sufficiente lo scrutinio della eccezione di improcedibilità del ricorso, nonostante la priorità di ordine logico dell’altra eccezione (di inammissibilità per difetto di legittimazione o di interesse al ricorso), pure sollevata dalle parti resistente e contro interessata, tenuto conto della scelta del Codice del Processo Amministrativo di attenuare tale ordine, ove si consideri che, pur menzionando per ultima, tra le pronunce di rito, quella di improcedibilità, ex art. 35, co.1, lett.c, tuttavia, il c.p.a. ammette la definizione tendenzialmente fuori udienza e con decreto monocratico delle sole questioni di improcedibilità e di estinzione, ai sensi dell’art. 85, co. 1, evidentemente per ragioni di economia processuale, mentre non consente l’utilizzo del medesimo strumento per le questioni di irricevibilità e inammissibilità, pur ascritte al novero delle pronunce di rito ma ritenute, con altrettanta evidenza, più complesse.

Ebbene, la eccezione di improcedibilità sollevata dalle citate parti processuali fa leva sulla sopravvenuta conferma dell’intervento urbanistico assentito col permesso di costruire qui contestato, ad opera della variante al P.R.G. adottata con d.C.C. n. 48 del 13.09.2007, approvata con d.C.C. n. 55 dell’11.12.2008, pubblicata sul BURL n. 7 del 18.02.2009 e ormai inoppugnabile per i ricorrenti.

L’eccezione è fondata.

Dalla documentazione versata in atti dalla resistente amministrazione risulta che, in forza della variante urbanistica poc’anzi citata, l’area sita in via Muggiano n. 7 è stata ricompresa nell’ambito della zona B di recupero R 7.7 (Ex zona B2 18.8), disciplinata dall’art. 10 bis delle N.T.A. del P.R.G.

In particolare, in virtù della nuova disciplina urbanistica, tra le modalità di intervento previste specificamente per l’area di ubicazione dell’intervento edilizio qui contestato vi sarebbe proprio il permesso di costruire convenzionato P.C.1 e P.C.6, con gli indici e le prescrizioni di cui all’allegato "E’ della variante. Orbene, proprio in tale allegato è contenuto un esplicito rinvio alla Convenzione urbanistica stipulata in data 14.09.2004 n. 8448, in attuazione della quale è stato rilasciato il permesso PG 1307903/2004.

Ne consegue che, sulla base della delibera n. 55 cit., l’intervento autorizzato col permesso di costruire qui gravato risulta confermato, sulla base di una rinnovata valutazione da parte dell’amministrazione della sistemazione e/o qualificazione urbanistica dell’area in esame.

Nessun interesse potrebbe, quindi, derivare ai ricorrenti dall’accoglimento dell’odierno ricorso, poiché lo stesso titolo edilizio oggi in contestazione risulta comunque confermato sulla base della disciplina urbanistica sopravvenuta che, come già detto, non è stata impugnata dai ricorrenti.

In tal senso, non resta al Collegio che dare atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’odierno ricorso, essendosi verificata una situazione del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza (cfr. tra le tante, Consiglio Stato, sez. IV, 21 agosto 2003, n. 4699).

Per tali ragioni, il ricorso in epigrafe specificato deve essere dichiarato improcedibile.

Sussistono nondimeno giusti motivi, anche in considerazione della definizione in rito della causa, per la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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