Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 01-07-2011, n. 25971

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di B.B., parte offesa nel procedimento a carico di G.M., propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, all’esito della camera di consiglio celebrata a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dalla parte offesa, ha disposto l’archiviazione del procedimento per tardività della querela.

Lamenta in particolare la ricorrente la erroneità della decisione, in quanto la querela, alla stregua di quanto precisato nello stesso provvedimento impugnato, non sarebbe stata tardivamente presentata.

Il difensore dell’imputato ha poi depositato memoria nella quale ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è in effetti inammissibile in quanto proposto avverso un provvedimento non impugnabile.

Occorre infatti qui ribadire che l’ordinanza di archiviazione resa previa fissazione della udienza camerale, è ricorribile solo nei casi di mancato avviso alle parti ed ai difensori dell’udienza camerale ex art. 127, comma 5, espressamente richiamato dall’art. 409 c.p.p., comma 6, come unico caso di ricorribilità per cassazione.

Ne consegue dunque che, in ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni, non è mai consentito il ricorso per motivi diversi, cioè attinenti al merito della notitia criminis, ma anche relativi ai presupposti di procedibilità che, pur integrando un motivo di violazione di legge, non rientrano tra le ipotesi contemplate di violazione del contraddittorio (Cass., Sez. 4^, 21 maggio 2002, Campanale; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 1999, Andreucci).

Nè risulta nella specie possibile evocare la categoria del provvedimento abnorme (v. al riguardo Cass., Sez. un. 26 marzo 2009, p.m. in proc. Toni), poichè il provvedimento impugnato potrà reputarsi in ipotesi erroneo, ma non certo nè avulso dal sistema, nè estraneo ai poteri delibativi riconosciuti in capo al giudice che l’ha pronunciato.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 500,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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