T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 05-07-2011, n. 1757 T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 05-07-2011, n. 1757

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso l’amministrazione provinciale di Milano ha impugnato il P.G.T. del Comune di Pozzuolo Martesana, poiché, in relazione a taluni ambiti, la delibera di approvazione non aveva tenuto conto delle considerazioni critiche esposte dalla Provincia.

In seguito, la civica amministrazione resistente ha adottato una variante al P.G.T. che, proprio con riguardo agli ambiti oggetto delle considerazioni critiche da parte della Provincia, ha introdotto delle modifiche migliorative che sono state condivise dall’amministrazione provinciale (con deliberazione di Giunta n. 262 del 08.04.2009, di espressione del relativo parere).

La cit. variante al P.G.T. è stata approvata con deliberazione consiliare n. 14 del 21.04.2009 che ha recepito il predetto parere provinciale.

Con memoria depositata il 10.02.2011 la Provincia di Milano ha, quindi, chiesto la declaratoria di improcedibilità stante la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’odierno ricorso.

Con memoria depositata il 21.02.2011 il Comune di Pozzuolo Martesana ha aderito all’istanza di s.c.i. presentata dalla Provincia, manifestando la propria disponibilità alla compensazione delle spese di lite.

Alla Pubblica udienza del 24.03.2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile.

Tenuto conto che la decisione di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse consegue ad una modificazione della situazione di fatto o di diritto esistente al momento della domanda tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza nel merito (cfr., tra le altre, Consiglio Stato, sez. V, 01 aprile 2009, n. 2077).

Considerato che, sulla base di quanto dichiarato nelle memorie da ultimo prodotte a cura delle parti, nel caso in esame, successivamente alla notifica del ricorso, è sopravvenuta una modificazione della situazione preesistente idonea a provocare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’odierno ricorso.

Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *