Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 01-07-2011, n. 25949

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 20.10.10 l’Ufficio del g.d.p. di Palermo dichiarava non doversi procedere nei confronti di C.F. in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 633 c.p. perchè l’azione penale non poteva essere promossa per tardività della querela.

Ricorreva il PG presso la Corte d’Appello di Palermo contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per erronea applicazione dell’art. 336 c.p.p. e art. 124 c.p.. dovendo il termine per proporre querela decorrere dal momento in cui la persona offesa aveva avuto conoscenza certa del fatto tanto riguardo al profilo oggettivo quanto a quello dell’identificazione dell’autore del reato.

Motivi della decisione

1- Il ricorso è fondato.

Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell’identificazione dell’autore e possa, quindi, liberamente determinarsi (cfr., ex aliis, Cass. Sez. 5^ n. 33466 del 9.7.08, dep. 14.8.08).

Nella motivazione della gravata pronuncia si legge soltanto che la persona offesa presentò un esposto il 10.11.08 e, solo il 19.3.09, la querela: non risulta quando il querelante sia riuscito ad identificare il presunto autore del reato.

Nell’incertezza – che il giudice di prime cure non ha dissipato – valga, dunque, l’applicazione del noto principio del favor quaerelae, sicchè deve annullarsi senza rinvio l’impugnata sentenza, con ordine di trasmissione degli atti al giudice di pace di Palermo, cui si rimette anche la pronuncia sulle spese sostenute dalla parte civile in questo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla senza rinvio l’impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti al giudice di pace di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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