Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 01-07-2011, n. 25948

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

All’esito di giudizio abbreviato e previo riconoscimento dell’attenuante dell’art. 62 c.p., n. 4, con sentenza 20.7.10 il Tribunale di Bologna condannava Z.G. alla pena di mesi 5 e gg. 10 di reclusione ed euro 267,00 di multa per il delitto di tentata rapina impropria.

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bologna ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per omessa applicazione della recidiva infraquinquennale pur contestata all’imputato, recidiva la cui esclusione, sebbene discrezionale anche dopo la modifica dell’art. 99 c.p. ad opera della L. n. 251 del 2005, avrebbe dovuto essere oggetto di apposita motivazione, ancor più in ragione della pericolosità criminale evincibile dal protrarsi della condotta illecita e dai numerosi precedenti penali a carico dell’imputato, di cui il Tribunale era pur consapevole tanto da avergli negato le attenuanti generiche.

Motivi della decisione

1- Il ricorso è fondato.

Secondo consolidato orientamento di questa S.C., cui va data continuità (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 4^ n. 36915 del 2.7.09, dep. 22.9.09; in tempi più remoti v. Cass. Sez. 6^ n. 1273 del 9.11.84, dep. 6.2.85; Cass. Sez. 2^ n. 10248 del 12.4.83, dep. 30.11.83; Cass. Sez. 5^ n. 10411 del 23.5.79, dep. 5.12.79), il giudice ha l’obbligo di motivare puntualmente l’esclusione (ma non anche l’applicazione) della recidiva facoltativa.

Invero, la recidiva influisce direttamente sulla determinazione della pena e, quindi, sul definitivo trattamento sanzionatorio; il relativo aumento può essere disposto o escluso dal giudice, che a riguardo esercita il potere discrezionale non di escludere la circostanza, ma solo di non apportare gli aumenti di pena che da essa possono conseguire (ove si tratti, appunto, di recidiva facoltativa).

L’omessa motivazione appare ancor più stridente nel caso di specie poichè lo stesso Tribunale ha negato le attenuanti generiche proprio a causa dei numerosi precedenti penali dello Z..

Pertanto, deve annullarsi l’impugnata sentenza limitatamente alla omessa valutazione della recidiva con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio sul punto.

Ex art. 624 c.p.p. si dichiara che l’impugnata sentenza ha acquisito autorità di cosa giudicata nella parte relativa all’accertamento della penale responsabilità del prevenuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla l’impugnata sentenza limitatamente alla omessa valutazione della recidiva con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *