T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 05-07-2011, n. 1793

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che aveva rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo per l’esistenza di una condanna per il reato di riciclaggio.

Ricostruendo la vicenda amministrativa culminata nel provvedimento impugnato, il ricorrente faceva presente di aver presentato una richiesta di rinnovo del permesso per lavoro autonomo nel settembre 2007 e che in data 13maggio 2008 gli veniva notificato un avviso di avvio del procedimento volto alla revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; all’esito del deposito di proprie osservazioni tramite il suo difensore gli veniva nuovamente notificato un avviso di avvio del procedimento identico al precedente perché faceva riferimento ad un permesso di soggiorno per lavoro subordinato; infine gli veniva notificato il provvedimento impugnato relativo al rigetto del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Con il primo dei tre motivi di ricorso l’extracomunitario eccepisce la nullità del provvedimento per eccesso di potere per difetto di motivazione.

Quest’ultima infatti fa riferimento ad una pericolosità sociale che il ricorrente non ha mai manifestato negli oltre dieci anni di permanenza in Italia dove ha costituito il suo nucleo familiare composto dalla moglie e da quattro figli e che ha provveduto mantenere con i proventi della sua attività di lavoro autonomo fino a conseguire l’acquisto di un’abitazione. Solo in relazione alle difficoltà economiche incontrate nella sua attività imprenditoriale ha cessato di lavorare autonomamente ed è stato assunto con regolare contratto da una società per cui lavora come commesso in Pavia.

L’unico precedente penale non può da solo essere posto a base di un giudizio di pericolosità dal momento che non si tratta di reato di per sé ostativo alla concessione del rinnovo ma che postula un giudizio in concreto della pericolosità che nel caso di specie non sussiste.

Il secondo motivo denuncia il mancato avviso di avvio del procedimento che è stato inviato per un diverso atto e cioè la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e non per il rinnovo del permesso per lavoro autonomo che costituisce il contenuto del provvedimento impugnato.

Il terzo motivo censura la mancata traduzione dell’atto in una lingua conosciuta dal ricorrente.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 4.11.2008 veniva accolta l’istanza sospensiva per il contrasto esistente tra la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento conclusivo che è diverso da quello per cui era stata inviata la comunicazione.

Il ricorso merita accoglimento per la ragione già sinteticamente indicata nell’ordinanza cautelare.

La comunicazione di avvio del procedimento per revoca del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato fa presupporre che al ricorrente fosse stato concesso un permesso di tale natura, circostanza che appare probabile poiché risulta che questi aveva sottoscritto un contratto di soggiorno con il suo datore di lavoro in data 11.9.2007 dopo aver presentato l’istanza di rinnovo del permesso per lavoro autonomo come aveva fatto in passato.

E’ probabile quindi che il ricorrente abbia avanzato una domanda di modifica del titolo per ottenere il rinnovo ed in data 7.2.2008 abbia ottenuto il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Successivamente la Questura, venuta a conoscenza della condanna passata in giudicato per il reato di riciclaggio e del diniego di affidamento in prova al servizio sociale emesso dal Tribunale di Sorveglianza, ha ritenuto di dover iniziare un procedimento per la revoca del permesso concesso pochi mesi prima.

Il contenuto, però, del provvedimento impugnato che fa riferimento all’originaria richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e non revoca il permesso rilasciato per lavoro subordinato suscita una perplessità che non può essere sciolta in sede di giudizio.

Peraltro la motivazione circa la pericolosità sociale potrebbe anche non essere oggetto di censura poiché si fa riferimento ad un reato grave, al collegamento con persone dedite al traffico di stupefacenti ed al diniego di misura alternativa alla detenzione per un giudizio di pericolosità espresso dalla magistratura di sorveglianza.

Ma l’essere venuti a conoscenza dell’esistenza di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato che non sarebbe stato travolto dal provvedimento impugnato, fa sorgere seri dubbi su quale fosse la reale volontà dell’amministrazione e permette al ricorrente di giocare sull’equivoco dal momento che, lo stesso si è guardato bene dal depositare il permesso rilasciato in data 7.2.2008, pur avendo precisato di aver abbandonato l’attività autonoma per essere assunto come commesso.

Gli ultimi due motivi di ricorso non debbono essere accolti: il secondo poiché l’avvio del procedimento non è dovuto per i procedimenti avviati ad istanza di parte come quello formalmente concluso con il provvedimento impugnato; il terzo dal momento chela mancata traduzione non ha impedito al ricorrente una difesa tecnica sotto ogni profilo.

Essendo però incerta quale sia stata la volontà dell’amministrazione nel caso di specie è necessario disporre l’annullamento del provvedimento onde consentire all’amministrazione di valutare nuovamente la posizione del ricorrente tenendo conto dell’effettiva situazione esistente.

Vista la particolarità della vicenda e la possibile sostanziale correttezza del provvedimento impugnato appare equo disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *