T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 05-07-2011, n. 1791

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe fondato sul mancato reperimento di una valida attività lavorativa nonostante fosse trascorso il periodo cui l’art. 22 T.U. Imm. ricollega la possibilità di rilascio del permesso in attesa occupazione.

Il primo dei due motivi di ricorso eccepisce la nullità del provvedimento per mancata traduzione dello stesso in una lingua ben conosciuta dal ricorrente.

Il secondo motivo sottolinea come i ricorrente abbia lavorato con continuità fino al dicembre 2005 e successivamente non ha potuto reperire alcuna altra occupazione poiché la sua istanza di rinnovo è stata valutata con estremo ritardo ed oltretutto non gli è stato rilasciato alcun permesso per attesa occupazione.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 4.11.2008 veniva accolta l’istanza di sospensiva.

Il ricorso non merita accoglimento.

Dagli atti risulta che il ricorrente è disoccupato dal gennaio 2006 ed iscritto al Centro per l’impiego dal febbraio 2007; durante tutto il periodo ed anche successivamente al provvedimento cautelare il ricorrente non ha mai documentato il reperimento di un’attività lavorativa e non è quindi possibile neanche concedere un permesso ex art. 22 D.lgs. 286\98 poiché il tempo trascorso è ben superiore ai sei mesi che attraverso il permesso in questione sono concessi all’extracomunitario per trovare una nuova attività lavorativa.

Per ragioni di equità sostanziale possono essere compensate le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *