T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 05-07-2011, n. 1785 Conservatori di musica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza 13 febbraio 2008 n. 318 questa Sezione ha disposto l’annullamento della bocciatura del ricorrente nella seconda sessione d’esami dell’anno scolastico 2006/2007 per irregolare composizione della Commissione d’esami, disponendo che il Conservatorio effettui "una nuova convocazione della commissione perché nella sua completezza proceda alla ripetizione delle prove d’esame".

Tale riconvocazione non è avvenuta ed il ricorrente, che nel frattempo ha superato il quarto anno presso il Conservatorio di Brescia ha chiesto, con il presente ricorso, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Il primo è stato quantificato nelle spese di trasferta a Brescia per ripetere l’anno scolastico presso il Conservatorio di quella città, pari ad euro 982,80. Ugualmente chiede la differenza retributiva tra insegnante di scuola elementare e di scuola media per un anno, pari ad euro 1.577,79. Chiede da ultimo il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in euro 5.000,00.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

2. Il ricorso è fondato.

L’esame di riparazione svolto dal ricorrente con esito negativo in data 12.09.2007 è stato annullato da questo Tar con la sentenza sopra indicata, che ha riconosciuto l’esistenza di un vizio di composizione della Commissione ed ha imposto al Conservatorio di ripetere le prove d’esame.

Nel frattempo il ricorrente si è iscritto, quale ripetente, al Conservatorio di Brescia, superando l’esame di quarto anno nel giugno successivo. A seguito del deposito della sentenza, emessa in forma abbreviata, il ricorrente ha notificato al Conservatorio la sentenza il 26 febbraio 2008, ma la scuola non ha provveduto a fargli ripetere l’esame.

E’ chiaro quindi che il ricorrente ha subito un danno ingiusto in conseguenza dell’illecito comportamento dell’amministrazione che lo ha privato del giudizio di una Commissione correttamente composta, prima, e non gli ha dato,poi, la possibilità di ripetere l’esame in tempo utile per non perdere l’anno scolastico.

Venendo ora a definire il danno risarcibile occorre in primo luogo escludere il danno sofferto per le trasferte al Conservatorio di Brescia in quanto la scelta di cambiare Conservatorio e di sobbarcarsi le relative spese è imputabile ad una libera scelta del ricorrente. Tale scelta interrompe il nesso di causalità tra il fatto lesivo ed il danno, potendo il ricorrente ripetere l’anno presso il medesimo Conservatorio senza sobbarcarsi ulteriori spese.

Deve poi escludersi il danno alla persona di carattere non patrimoniale, biologico, esistenziale e quant’altro, in quanto, indipendentemente dalla mancanza di qualsiasi prova di tale danno, la fonte della sofferenza fisica e morale per l’esito dell’anno scolastico è dipesa dal risultato negativo conseguito, che il Tribunale ha ritenuto legittimo, in quanto ha respinto i motivi di ricorso relativi a vizi del giudizio espresso dalla Commissione, sia pur irregolarmente composta.

Deve invece ritenersi risarcibile il danno da ritardo nell’acquisizione del titolo di studio finale e della successiva abilitazione all’insegnamento per le scuole medie, che il ricorrente ha quantificato in euro 1.577,79 come da CCNL.

Tale danno è però risarcibile solo nella forma della perdita di chances di superare l’esame che il ricorrente avrebbe avuto se fosse stato giudicato da una commissione correttamente composta.

Infatti il danno da perdita di "chance" deve essere correttamente inteso non come mancato conseguimento di un risultato probabile, ma come mera perdita della possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione "ex ante" da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito (e il conseguente evento di danno) ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale. Tale perdita ha natura di danno patrimoniale futuro, la cui liquidazione che deve rapportarsi a criteri indiscutibilmente equitativi (Cass. 17 aprile 2008, n. 10111).

In merito il Collegio ritiene che il ricorrente potesse avere il 50% delle possibilità di ottenere una valutazione positiva da parte di altra Commissione, in composizione corretta.

Occorre poi domandarsi, ai sensi dell’art. 30 c. 3 del Codice del processo amministrativo, se il ricorrente avrebbe potuto evitare, almeno in parte, il danno esperendo l’azione di ottemperanza alla sentenza del Tar. La risposta dev’essere negativa in quanto tra il deposito della sentenza ed il superamento dell’esame a Brescia intercorreva uno spazio di tempo pochi mesi, rendendo quindi non esigibile un ulteriore sforzo processuale.

In definitiva quindi l’azione risarcitoria va accolta con la conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento di euro 788,89 a favore del ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna il Conservatorio di Como al risarcimento dei danni nella misura indicata in motivazione.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente che quantifica in euro 2.000,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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