Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 01-07-2011, n. 25934 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre il procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Pordenone il 12.7.2010 nei confronti di T.P., imputato del reato di appropriazione indebita.

Il ricorrente deduce che la riduzione per il rito sulla pena base detentiva di mesi tre e giorni cinque di reclusione è stata applicata in misura eccedente il massimo consentito e rileva l’errore contenuto nel dispositivo, che indica la pena di mesi uno, anzichè quella di mesi due concordata tra le parti. Il ricorso è infondato, salvo quanto deve rilevarsi in ordine all’erronea trascrizione della misura della pena nel dispositivo della sentenza impugnata.

Ed invero, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse. Ne deriva che gli eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice non assumono alcuna rilevanza, purchè il risultato finale non si traduca in una pena illegale. (Cass. Sez. 4 n. 1853 del 17/11/2005 ricorrente P.G. in proc. Federico).

E’ invece rilevabile l’errore nella redazione del dispositivo denunciato dal ricorrente, errore che deve essere corretto con l’indicazione della pena di mesi due di reclusione in luogo di quella di mesi uno. Il cancelliere dovrà provvedere alle conseguenti annotazioni.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dispone la correzione del dispositivo della sentenza impugnata con l’indicazione della pena detentiva di mesi due in luogo di quella di mesi uno erroneamente trascritta; manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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