Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 01-07-2011, n. 25931

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 4 ottobre 2010, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 28 settembre 2007 dal Tribunale della medesima città,con la quale V.M. era stata condannata alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 150,00 di multa quale imputata dei reati di truffa aggravata e false attestazioni in un atto di notorietà (art. 640 cpv. c.p., n. 1, art. 483 c.p.) circa le proprie condizioni di reddito, ottenendo la esenzione dal pagamento del ticket sanitario per la effettuazione di un ciclo di trattamento fisioterapico.

Propone ricorso per cassazione il difensore il quale deduce, accanto alla assenza del dolo, la non configurabilità del reato di truffa ma quello di cui all’art. 316 ter c.p., alla luce anche di talune evoluzioni subite dalla giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso è fondato. Questa Corte, dirimendo un precedente contrasto di giurisprudenza, ha infatti avuto modo di puntualizzare di recente che integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all’art. 316 ter c.p., la falsa attestazione circa le condizioni reddituali per l’esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie e ospedaliere che non induca in errore ma determini al provvedimento di esenzione sulla base della corretta rappresentazione dell’esistenza dell’attestazione stessa. Si è anche affermato che il reato di falso di cui all’art. 483 c.p., resta assorbito in quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato in tutti i casi in cui l’uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscano elementi essenziali di quest’ultimo, pur quando la somma indebitamente percepita o non pagata dal privato, non superando la soglia minima di erogazione – Euro 3.999,96 – dia luogo ad una mera violazione amministrativa (Cass., Sez. un., 16 dicembre 2010, Pizzuto).

Il reato di truffa deve pertanto essere diversamente qualificato in quello di cui all’art. 316 ter c.p., in esso assorbito quello di cui all’art. 483 c.p., e l’imputata deve essere prosciolta perche il fatto non è previsto dalla legge come reato, in quanto la prestazione erogata non supera la soglia per la quale è prevista la punibilità a titolo di reato. Gli atti vanno conseguentemente trasmessi al Prefetto di Napoli per quanto di competenza in ordine alla violazione amministrativa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio al sentenza impugnata perchè, qualificato il delitto di truffa come violazione dell’art. 316 ter c.p., in esso assorbito il reato di cui all’art. 483 c.p., il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone trasmettersi copia degli atti al Prefetto di Napoli per quanto di competenza.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2011

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