Attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) numeri 3820/85 e 3821/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abrogano la direttiva 88/599/CEE.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 15 del 20-1-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adeguamento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea – legge comunitaria 2009 – ed in particolare
l’articolo 1, Allegato B;
Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n.
2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione
dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio,
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, con il quale e’
stata data attuazione alla direttiva 2006/22/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme minime per
l’applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE;
Vista la direttiva 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio
2009;
Vista la direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio
2009;
Valutata, pertanto, la necessita’ di istituire un sistema di
classificazione del rischio, secondo quanto previsto dalla direttiva
2006/22/CE, come modificata a seguito del recepimento delle citate
direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 settembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, degli
affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144
1. Al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’allegato I, Parte A, e’ aggiunto, in fine, il seguente
punto: «5) all’occorrenza, e tenendo debitamente conto della
sicurezza, l’apparecchio di controllo installato nei veicoli per
rilevare il montaggio e/o l’uso di eventuali dispositivi intesi a
distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a
interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra
i componenti dell’apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o
alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.»;
b) dopo l’Allegato I, sono aggiunti i seguenti:
"Allegato II
Strumentazione standard da fornire alle unita’ di controllo.
Le unita’ di controllo incaricate dei compiti di cui all’Allegato I,
dispongono della seguente strumentazione standard:
1) apparecchiatura capace di scaricare i dati dall’unita’ di bordo e
dalla carta del conducente del tachigrafo digitale, leggere e
analizzare tali dati e/o inviarli per l’analisi a una banca dati
centrale;
2) apparecchiature per verificare i fogli di registrazione del
tachigrafo;
3) apparecchiatura specifica d’analisi, dotata di programmi
informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale
che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire
il profilo di velocita’ dei veicoli prima dell’ispezione del loro
apparecchio di controllo.
Allegato III
Infrazioni
Conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva
2006/22/CE, la seguente tabella contiene orientamenti su una gamma
comune di infrazioni al regolamento (CE) n.561/2006 e al regolamento
(CEE) n.3821/85 suddivisi in categorie in funzione della loro
gravita’.
1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006
Art. 2
Definizione dei criteri e delle modalita’ di classificazione
del rischio
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell’interno e del lavoro e delle
politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, tenuto anche
conto delle indicazioni del Comitato istituito dall’articolo 18,
paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20
dicembre 1985, sono definiti i criteri e le modalita’ del sistema di
classificazione del rischio da applicare alle imprese di
autotrasporto, sulla base del numero relativo e della gravita’ delle
infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di cui ai
regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. Le infrazioni
rilevanti ai fini della classificazione del rischio ed il loro grado
di gravita’, sono individuate dall’Allegato III del decreto
legislativo 4 agosto 2008, n. 144, come introdotto dall’articolo 1
del presente decreto.
2. L’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2008,
n. 144, e’ abrogato.
Art. 3 Norma finanziaria 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ne’ minori entrate. Gli uffici interessati si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 23 dicembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maroni, Ministro dell’interno Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/