Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 01-07-2011, n. 25929

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 22 aprile 2010, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa il 18 aprile 2008 dal Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni, con la quale D. G. era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa quale imputato del delitto di ricettazione di alcuni cavalli compendio di furto.

Propone ricorso per cassazione il difensore il quale censura la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha asseverato la sussistenza dell’elemento psicologico sul presupposto della scelta processuale di non comparire in giudizio e rendere dichiarazioni. Si contesta poi la configurabilità del dolo eventuale, che nella specie comunque non sussisterebbe avuto riguardo alle prassi commerciali nel settore, per lo meno prima del 2008, quando è stata istituita l’anagrafe equina.

Il ricorso è palesemente destituito di fondamento giuridico. Fermo restando, infatti, il pieno diritto dell’imputato di scegliere il proprio schema difensivo e, con esso, quello di restare contumace e di non rendere dichiarazioni sui fatti che gli sono addebitati, deve però ribadirsi che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente avuto modo di affermare che, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto ben può essere evocata come emergenza dalla quale dedurre la conoscenza della illecita provenienza del bene (ex plurimis, Cass., Sez. 2^, 27 ottobre 2010, Ienne), posto che il fatto materiale rappresentato dalla ricezione o dall’acquisto di un bene proveniente da delitto, deve ammettere ex adverso la positiva emersione di elementi atti a corroborare la buona fede dell’acquirente o dell’accipiens, proprio perchè si tratta di fattori che sono destinati a negare o neutralizzare la conoscenza di una qualità "intrinseca" al bene e che di regola si accompagna – come certamente è avvenuto nel caso di specie – a specifici indici di riconoscibilità. A proposito del dolo eventuale, poi, lo stesso è stato, come è noto, ammesso dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass., Sez. un., 26 novembre 2009, Nocera), le quali hanno precisato che, rispetto alla ricettazione, il dolo eventuale è ravvisabile quando l’agente, rappresentandosi l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza. Nella vicenda in esame, dunque, la peculiarità della "merce", le condizioni di acquisizione e la totale mancanza di qualsiasi elemento documentale o di altra natura "giustificativo" dell’acquisto, si sono coniugati alla parimenti totale assenza di "spiegazioni" soggettive da parte dell’imputato, asseverando, pertanto, la ritenuta piena sussistenza dell’elemento soggettivo del contestato reato, rendendo dunque sterile la censura, solo assertiva, rivolta dal ricorrente alla sentenza impugnata.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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