T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 05-07-2011, n. 1777

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe con cui la Questura di Milano aveva rigettato la richiesta di conversione del permesso di soggiorno poiché non sarebbero state integrate le condizioni richieste dal comma 1 bis dell’art.32 D.lgs. 286\98.

Il ricorso presenta due motivi.

Il primo contesta la violazione dell’art. 32 d.lgs. 286\98 poiché l’ipotesi di cui all’art 32,comma 1 bis, T.U. Imm. non si attaglia al caso di specie in quanto essa è applicabile solo ai minori non accompagnati e cioè a quelli per i quali non è stato possibile procedere ad un affidamento ai sensi del primo comma dell’articolo richiamato.

Il ricorrente risultava, invece, affidato allo zio nel periodo in cui era minorenne come si ricava dallo stesso provvedimento impugnato.

Il secondo lamenta la violazione dell’art. 7 L. 241\90 poiché non è stato dato al ricorrente avviso dell’avvio del procedimento cosa che avrebbe consentito allo stesso di far presente in modo completo la sua situazione e avrebbe evitato l’applicazione di una norma che è prevista per altre situazioni.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato sulla base del primo motivo potendosi considerare assorbito il secondo motivo di ricorso.

Le fattispecie regolate dall’art. 32 T.U.Imm. ai commi 1 e 1 bis, sono diverse tra loro: la prima si applica a tutti quei minori che non essendo accompagnati dai genitori o dai tutori sono comunque affidati a qualunque titolo ad un maggiorenne.

Soccorre in merito una pronuncia del TAR Liguria 9203/2010 che sulla questione rilevante nel presente giudizio afferma: "Secondo l’orientamento condiviso dal Collegio (cfr. ad es. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 18 maggio 2010, n. 776), la norma in esame si riferisce a due ipotesi distinte, vale a dire quella dei minori di cui all’art. 31 (infraquattordicenni iscritti nel permesso di soggiorno dei genitori, cui, compiuti i quattordici anni, sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età) e quella dei soggetti affidati o sottoposti a tutela. Nei confronti dei minori sottoposti a tutela non devono trovare applicazione le previsioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter, ma quelle di cui al comma 1 dell’art. 32, riguardando i primi una diversa fattispecie, ossia quella dei minori non accompagnati, definendosi come tali, secondo la risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 26 giugno 1997 " i cittadini di paesi terzi di età inferiore ai 18 anni che giungono nel territorio degli Stati membri non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un adulto per essi responsabile ".

Inoltre, l’opzione ermeneutica proposta trova fondamento nella tesi che intende in termini non restrittivi il concetto di affidamento (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2545 e 31 marzo 2009 n. 1886).".

Nel caso di specie il minore era stato affidato per cui al raggiungimento della maggiore età poteva ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi del primo comma dell’art. 32 citato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 500 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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