Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 01-07-2011, n. 25927

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 16 luglio 2010, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata il 26 maggio 2009 dal Tribunale di Livorno, Sezione distaccata di Piombino, con la quale V. M. era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 200,00 di multa quale imputato del delitto di ricettazione di un assegno bancario.

Propone ricorso per cassazione il difensore il quale deduce nel primo motivo che alla luce dei fatti non risulterebbe provato che l’imputato avesse trasferito a terzi l’assegno in contestazione.

Comunque, il fatto doveva essere qualificato come incauto acquisto,posto che la sentenza impugnata non si pronuncia sulla ipotesi della negligenza, posta a base della fattispecie contravvenzionale. Si lamenta poi nel secondo motivo vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso è palesemente inammissibile. Contrariamente all’assunto del ricorrente, infatti, i giudici del gravame hanno adeguatamente passato in rassegna le doglianze dell’appellante – ora riproposte in sede di ricorso – tanto sulla materialità dei fatti ascritti all’imputato che in ordine all’elemento soggettivo del contestato reato, per di più compatibile – contrariamente a quanto affermato in sede di ricorso – con la figura del dolo eventuale (Cass., Sez. un., 26 novembre 2009, Nocera). Quanto alle attenuanti generiche, la aspecifica sollecitazione rivolta in tal senso ai giudici dell’appello deve ritenersi disattesa alla stregua dei motivati apprezzamenti svolti nella pronuncia di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, globalmente stimato equo dai giudici del gravame.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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