T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 05-07-2011, n. 1776 Trasporto pubblico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, titolare di una licenza per l’esercizio di taxi in Milano, impugnava il provvedimento disciplinare indicato in epigrafe che gli aveva irrogato la sanzione della sospensione della licenza per sette giorni per aver applicato una tariffa maggiorata ad un cliente accompagnato dall’aeroporto di Malpensa in Milano.

Il ricorso si fonda su quattro motivi.

Il primo eccepisce l’eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e difetto di presupposto poiché la sanzione si basa sulle sole dichiarazioni del cliente che ha negato di aver effettuato una sosta intermedia che avrebbe giustificato, secondo il ricorrente, la tariffa maggiorata.

Nella ricevuta rilasciata al cliente, infatti, vi è, oltre all’indicazione finale della via, l’annotazione (2T) che altro non significa se non due tappe.

Il secondo motivo denuncia il difetto di motivazione poiché mancano nel provvedimento le indicazioni dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione: non viene descritto compiutamente il fatto, né l’articolo di regolamento violato.

Il terzo motivo lamenta la violazione della L. R. 20\1995 che prevede la possibilità di emanare sanzioni di sospensione solo per la violazione dell’obbligo di prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata.

Il quarto motivo contesta la violazione del combinato disposto degli artt. 11 e 13 del Regolamento del Comune di Milano poiché non sono stati rispettati i termini massimi previsti per l’adozione del provvedimento.

Il Comune di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il presidente della Sezione con decreto del 26.11.2009 concedeva la misura cautelare provvisoria, mentre il Collegio alla camera di consiglio del 2.12.2009 respingeva l’istanza cautelare.

Per tale ragione il ricorrente scontava la sanzione disciplinare nel marzo 2010.

Il ricorso non è fondato.

Non può accogliersi il primo motivo di ricorso dal momento che la Sottocommissione preposta a fare le proposte sanzionatorie, a fronte della giustificazione scritta del ricorrente relativa all’effettuazione di due soste, ha interpellato nuovamente il denunciante che ha smentito di aver effettuato un’ulteriore sosta; d’altronde il ricorrente, avendo discusso con il cliente una volta chiesto l’importo maggiorato come risulta dalle dichiarazioni di quest’ultimo, se avesse realmente effettuato un’ulteriore sosta avrebbe dovuto indicarla con precisione nella ricevuta, mentre la mera indicazione " 2t" non assume particolare significato se non quella di un espediente difensivo in prospettiva di eventuali reclami.

La motivazione del provvedimento dirigenziale è fatto per relationem con le conclusioni della Sottocommissione che erano ben note al ricorrente per cui nessun difetto di motivazione può rilevarsi come affermato nel secondo motivo di ricorso.

Il riferimento, presente nel terzo motivo, alla L.R. 20\1995 peraltro già abrogata al momento della presentazione del ricorso e sostituita dalla L:R. 11\2009 che all’art. 49, comma 1, regola la stessa situazione di cui al precedente art. 5,comma 1, L.R. 20\1995, è incongruo poiché la legge si limita a prevedere per l’inosservanza all’obbligo di offrire un servizio indifferenziato, la sanzione della sospensione, ma ciò non significa che tale sanzione non possa essere applicata anche in relazione ad altre condotte con norma regolamentare.

Infatti l’art. 48 della L.R. 11\2009 affida ai Comuni il controllo del servizio taxi ed in relazione a ciò è stato emesso il regolamento il cui art. 39 legittima all’irrogazione di sanzioni come quella inflitta al ricorrente.

Il quarto motivo non è fondato in quanto il termine per la conclusione del provvedimento è di 365 giorni e decorre dal momento in cui viene inviato l’avviso dell’avvio del procedimento che nel caso di specie è avvenuto nel febbraio 2009.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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