Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 01-07-2011, n. 25926

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 28 giugno 2010, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città il 23 gennaio 2009, con la quale S.R. era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di arresto quale imputato delle contravvenzioni di cui agli artt. 707 e 712 cod. pen..

Propone ricorso per cassazione il difensore il quale genericamente lamenta la insufficienza degli elementi di prova alla luce dei criteri di valutazione degli indizi a norma dell’art. 192 cod. proc. pen..

Il ricorso è palesemente inammissibile per totale genericità dei motivi. Le censure, infatti, si limitano ad una prospettazione meramente assertiva di criteri di ordine generale, senza alcuna correlazione con gli argomenti puntualmente evocati a sostegno della decisione impugnata, la quale, al contrario, appare dotata di un corredo motivazionale del tutto congruo ed esente da censure sul piano della coerenza logico argomentativa.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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