T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 05-07-2011, n. 1775 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore di Milano aveva rigettato la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno per attesa occupazione poiché lo straniero, entrato minorenne in Italia, non aveva compiuto il percorso biennale di integrazione sociale richiesto dal comma 1 bis dell’art. 32 D.Lgs. 286\98.

A tal fine faceva presente di essere entrato in Italia nell’agosto del 2009, in qualità di minore non accompagnato, e di essere stato affidato presso il Centro " Mamma Rita " di Monza prima di trasferirsi presso un conoscente e di aver frequentato un corso di formazione professionale presso la Coop. InPresa di Carate Brianza.

Al compimento della maggiore età aveva presentato la richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione che era stata rigettata con il provvedimento impugnato.

Nell’unico motivo di ricorso viene eccepita la violazione dell’art. 32, commi 1, 1 bis, 1 ter, D. Lgs. 286\98 nonché dei principi di uguaglianza ed imparzialità oltre all’eccesso di potere per insufficienza e contraddittorietà della motivazione, manifesta illogicità ed irragionevolezza.

La norma inserita dal comma 1 bis dell’art. 32 citato diverrebbe retroattiva se fosse applicata ai minori che raggiungono la maggiore età prima del decorso di un biennio dall’entrata in vigore della legge.

Il ricorrente ha compiuto diciotto anni in data 24.3.2010 ed è stato affidato dopo aver compiuto la maggiore età dai servizi sociali di Monza alla Comunità " Mamma Rita " che lo ha iscritto al corso presso la Coop. InPresa di cui sta frequentando il secondo anno.

Non vi era quindi la possibilità di compiere il percorso di integrazione prima del compimento della maggiore età, essendo oltretutto residente in Italia da meno di tre anni.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

L’interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa della norma introdotta nel 2009 nel testo dell’art. 32 T.U. Imm. non prevede l’applicazione della stessa a quei minori stranieri che siano divenuti maggiorenni prima del primo biennio successivo all’entrata in vigore della novella legislativa.

Il Consiglio di Stato con ordinanza 4232\2010 ha affermato in merito: "la nuova disciplina recata dalla l. n. 94/2009, che anche per i minori affidati consente il rilascio del permesso di soggiorno, dopo la maggiore età, a condizione della partecipazione ad un progetto almeno biennale, si applica ai minori "affidati" dopo la sua entrata in vigore, o anche affidati prima, ma che compiano la maggiore età almeno due anni dopo l’entrata in vigore della citata legge, in modo da consentire a tali soggetti di partecipare al progetto biennale".

Il Collegio condivide tale interpretazione poiché diversamente non sarebbe possibile per coloro che hanno raggiunto la maggiore età prima del decorso di un biennio dall’entrata in vigore della novella legislativa, ottenere la conversione del permesso di soggiorno poiché non vi sarebbe il tempo materiale per effettuare il percorso biennale di integrazione sociale.

Il ricorrente si trova appunto nella condizione sopradescritto e nel suo caso va applicata la disciplina prevista dal primo comma dell’art. 32 T.U. Imm. che consente la conversione o il rinnovo del permesso di soggiorno senza richiedere particolari requisiti.

Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente annullamento del provvedimento del Questore.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’ Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 500 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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