T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 05-07-2011, n. 1774 Mansioni e funzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 7 novembre 1996 e depositato il successivo 15 novembre, la ricorrente ha impugnato l’ordine di servizio impartito verbalmente dall’Assessore del Comune, sig. G.B., che ha sollevato la stessa dall’incarico di puericultrice, l’atto di rigetto, prot. n. 3900 del 15 giugno 1995, a firma del Sindaco di Taino, del reclamo della stessa ricorrente e l’atto di rigetto, prot. n. 6778 del 9 ottobre 1996, a firma del Sindaco di Taino, del reclamo finalizzato alla reintegrazione nelle funzioni proprie della qualifica di assunzione.

A sostegno del ricorso vengono dedotte le censure di violazione di legge, in relazione all’art. 3 della legge n. 241 del 1990, di eccesso di potere per carenza e perplessità della motivazione.

L’ordine di servizio impartito oralmente alla ricorrente sarebbe privo di motivazione e pertanto illegittimo, tenuto conto che avrebbe tra l’altro un carattere fortemente afflittivo.

Inoltre viene dedotta la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.

Nel caso di specie non sarebbe stato comunicato l’avviso di avvio del procedimento, ledendo in maniera rilevante la posizione giuridica della ricorrente.

Infine viene dedotta la violazione dell’art. 2103 del codice civile.

La normativa impedirebbe al datore di lavoro, anche pubblico, di adibire il lavoratore a mansioni inferiori o dequalificanti, come invece sarebbe avvenuto a danno della ricorrente.

Con ordinanza n. 3315/96 è stata respinta la richiesta di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

In data 19 febbraio 2010 è stato depositato in giudizio dalla ricorrente l’atto di costituzione tramite un nuovo difensore.

Con ordinanza n. 168/2010 sono stati chiesti documentati chiarimenti sui fatti di causa all’Amministrazione comunale intimata; nessuna documentazione è stata depositata in esito alla predetta ordinanza.

Alla pubblica udienza del 12 aprile 2011, su richiesta del procuratore della parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Con la prima censura si sostiene l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto l’ordine di servizio impartito oralmente alla ricorrente sarebbe privo di motivazione, così come i provvedimenti adottati successivamente, stante, tra l’altro, il loro carattere fortemente afflittivo.

2.1. La censura è fondata.

Con raccomandate del 15 giugno 1995 e del 9 ottobre 1996 (all. 1 e 2 al ricorso), il Comune di Taino ha comunicato alla ricorrente che non avrebbe potuto accogliere la sua richiesta di continuare a svolgere contemporaneamente le mansioni di puericultricecuoca, ritenendola idonea soltanto per l’espletamento dell’attività di cuoca. Ciò sarebbe conseguenza dell’esito di un’ispezione dell’U.S.S.L. che avrebbe ritenuto in contrasto con le norme igienicosanitarie lo svolgimento contemporaneo delle due attività.

Con ordinanza n. 168/2010 sono stati chiesti al Comune una documentata relazione sui fatti di causa, unitamente a tutta la documentazione inerente alla questione in oggetto, ivi compresi il verbale redatto dall’U.S.S.L. in seguito all’ispezione richiamata nei provvedimenti impugnati e il parere legale reso al Comune sulla specifica vicenda, se esistente; tuttavia, nessuna documentazione è stata depositata in esito alla predetta ordinanza.

2.2. Di conseguenza, in mancanza del deposito della documentazione richiesta, risulta carente di motivazione il provvedimento che ha adibito la ricorrente allo svolgimento esclusivo delle mansioni di cuoca rispetto a quelle – puericultricecuoca – per cui era stata assunta, in seguito al superamento del concorso interno svoltosi nel 1988 (cfr. all. 8 al ricorso).

Ciò, oltre a configurare una dequalificazione professionale, rappresenta certamente anche un danno da un punto di vista patrimoniale, visto che la ricorrente ha ricevuto un trattamento economico inferiore a quello che avrebbe dovuto percepire.

3. Di conseguenza il ricorso va accolto, previo assorbimento delle censure non esaminate, e vanno annullati gli atti impugnati con lo stesso ricorso.

3.1. Il Comune di Taino è obbligato al pagamento delle differenze retributive maturate dalla ricorrente nel periodo in cui ha svolto le mansioni non corrispondenti alla sua qualifica. All’importo dovuto vanno aggiunti gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo, mentre la rivalutazione è dovuta soltanto per i ratei maturati prima del 31 dicembre 1994, dato che "per essi non opera il divieto di cumulo di cui alla legge n. 724 del 1994 (legge finanziaria 1995), con cui lo stesso divieto è stato stabilito per i crediti maturati appunto dopo tale data" (cfr. Consiglio di Stato, V, 29 dicembre 2009, n. 8871; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 20 gennaio 2010, n. 114).

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso ricorso impugnati, secondo quanto specificato in motivazione.

Condanna il Comune di Taino al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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