Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 01-07-2011, n. 25924

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 4 gennaio 2010, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 9 maggio 2007 dal Tribunale di Torre Annunziata, con al quale E.M. era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 250,00 di multa quale imputato del delitto di ricettazione di una autoradio compendio di furto.

Propone ricorso per cassazione personalmente l’imputato il quale ripropone le medesime censure svolte in appello a proposito della omessa derubricazione del reato in furto e della mancata concessione della attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, già ampiamente e coerentemente disattese dai giudici del gravame, con motivazione del tutto appagante e logica: motivazione a fronte della quale il ricorrente si limita a proporre scarne ed assertive osservazioni, del tutto prive di raccordo logico-argomentativo con i rilievi posti a base della sentenza impugnata, e, dunque, in assenza di un autonomo sviluppo di critica impugnatoria. Il ricorso è, pertanto, palesemente inammissibile per genericità. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell’affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. 1^, 30 settembre 2004, Burzotta; Cass., Sez. 6^, 8 ottobre 2002, Notaristefano; Cass., Sez. 4^, 11 aprile 2001 Cass., Sez. 4^, 29 marzo 2000, Barone; Cass., Sez. 4^, 18 settembre 1997, Ahmetovic).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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