T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 05-07-2011, n. 1771 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 27 febbraio 2009 e depositato il 25 marzo successivo, i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento.

A sostegno del ricorso vengono dedotte molteplici censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto svariati profili.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Garbagnate Milanese e i controinteressati M.M., M.E., L.S. e T.R., che, dopo aver eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, nel merito, ne hanno chiesto il rigetto.

Con ordinanza n. 445/2009 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Nel corso dell’udienza di trattazione del merito della controversia, è stata depositata la costituzione, tramite nuovo difensore, dei ricorrenti M.G., S.M. e V.G..

Alla pubblica udienza del 12 aprile 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Il primo degli atti impugnati, ossia il provvedimento di approvazione della graduatoria finale, è stato adottato in data 24 ottobre 2008 ed è stato pubblicato all’albo pretorio a partire dal 28 ottobre per quindici giorni consecutivi, ossia fino al 12 novembre 2008 compreso.

Tuttavia il ricorso è stato proposto, attraverso la notificazione al Comune resistente e ai controinteressati, in data 27 febbraio 2009, ossia ben oltre il termine di sessanta giorni – scadente il 12 gennaio 2009 – previsto dalla normativa vigente ratione temporis (art. 21 della legge n. 1034 del 1971, riprodotto dall’art. 29 cod. proc. amm.).

Nel caso di specie, per il computo del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, deve farsi applicazione del decisum – in relazione alla stessa vicenda contenziosa – del Consiglio di Stato (V, 28 maggio 2010, n. 3417) con riferimento all’onere di comunicazione dell’esito di un concorso pubblico nei confronti dei candidati non vincitori: difatti, "con riferimento all’atto conclusivo di una procedura concorsuale con il quale viene approvata la graduatoria di un concorso a pubblico impiego, la amministrazione ha uno specifico interesse ad attivare forme individuali di comunicazione solo nei confronti di quei soggetti che, in quanto vincitori, dovranno entrare a far parte del suo assetto organizzativo per rivestire la qualifica di pubblico dipendente. Nei confronti di tutti gli altri partecipanti può configurarsi a carico della amministrazione solo l’obbligo di rendere pubblico e conoscibile l’esito del concorso con le ordinarie forme di pubblicità notizia per cui dalla data di tale pubblicità notizia decorre il termine per ricorrere contro la graduatoria (Cons. Stato, Sez. V, del 9.10.2002 n. 5407). In sostanza, in assenza di alcuna esplicita previsione nel bando di concorso, non vi è un obbligo legale e specifico di comunicazione dell’esito del concorso nei confronti dei soggetti non vincitori. D’altro canto per l’ente locale l’obbligo legale di fornire una adeguata forma di pubblicità notizia si realizza attraverso la pubblicazione sull’albo pretorio dell’ente della graduatoria definitiva" (Consiglio di Stato, V, 28 maggio 2010, n. 3417, cit.).

3. Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardiva proposizione con riferimento sia al provvedimento di approvazione della graduatoria, emanato il 24 ottobre 2008, sia al provvedimento di assunzione dei controinteressati, emanato il 9 dicembre 2008.

4. L’arresto della controversia ad una fase preliminare determina la compensazione delle spese tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *