Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-06-2011) 01-07-2011, n. 26047 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.B.C. propone ricorso contro il decreto emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro il 3 dicembre 2010, con il quale è stato confermato il decreto del tribunale di Vibo Valentia che in data 31.3.2008 ha applicato all’odierno ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni cinque.

Contro il predetto decreto propone impugnazione L.B.C. con un unico motivo: nullità per violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. B, artt. 191 e 125 c.p.p., e L. n. 1423 del 1956, art. 4.

Secondo il ricorrente, vi sarebbe stata violazione di legge in quanto il tribunale ha utilizzato per la sua decisione un documento non presente nel fascicolo, mentre l’acquisizione di detto documento da parte della Corte d’appello di Catanzaro sarebbe tardiva e non suscettibile di sanare la violazione di legge commessa in primo grado.

Lamenta, poi, il ricorrente, senza peraltro un’indicazione in rubrica di uno specifico motivo di gravame, la mancanza di una motivazione autonoma ed indipendente del decreto impugnato.

Per i suddetti motivi chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.

In relazione alla utilizzazione – a supporto degli elementi legittimanti l’adozione della misura di prevenzione – dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catanzaro, ritiene questa Corte di legittimità che non vi sia la violazione di legge oggi contestata, in quanto, come già correttamente osservato dalla Corte d’appello di Catanzaro nel provvedimento impugnato e come osserva altresì il Procuratore Generale nella sua memoria scritta agli atti, al giudice di appello è attribuita la facoltà di prendere in considerazione anche elementi, rilevabili di ufficio, su cui non si sia concentrata l’attenzione del primo giudice (Cassazione penale, sez. 6^, 30 gennaio 1998, n. 342), per cui, a maggior ragione, deve essere consentito al giudice di appello di porre a base della sua decisione un documento di cui il tribunale non aveva tenuto conto o che aveva richiamato senza poterlo fare (e deve darsi atto che nel corso del procedimento di appello è stata acquisita integralmente nel contraddittorio l’ordinanza di custodia cautelare del gip di Catanzaro, cui si era fatto riferimento nel decreto del tribunale in primo grado). Il ricorrente ha infine lamentato, senza peraltro l’indicazione in rubrica di uno specifico motivo di gravame, la mancanza di una motivazione autonoma ed indipendente dal decreto impugnato, ma la censura non è soltanto priva di fondamento, in quanto le due motivazioni si integrano e si completano a vicenda, quanto piuttosto inammissibile in quanto nel procedimento di prevenzione il sindacato della Corte di cassazione è limitato al solo vizio di violazione di legge e non può quindi estendersi alla motivazione ( L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11; cfr.

Cassazione penale, sez. 6^, 10 aprile 2008, n. 17632). Va poi rilevato che il decreto oggetto di impugnazione contiene una congrua ed adeguata motivazione, mentre il ricorrente ripropone in questa sede le stesse censure già oggetto del ricorso in appello, sulle quali la Corte di Catanzaro ha fornito specifica e motivata risposta.

Per questi motivi il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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