Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-11-2011, n. 24315 Alimenti e mantenimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Pronunciando sugli opposti gravami avverso sentenza del Tribunale di Como del 17/12/2003-4/3/2004, proposti in via principale da C.P. ed in via incidentale da F.M. F., la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1241 depositata il 19 maggio 2006, ha respinto la richiesta del C. di riduzione della misura dell’assegno di mantenimento, determinato in sede di pronuncia sulla separazione personale in Euro 929,62 a favore della F. ed in Euro 1.136,20 a favore dei figli Fa. e G., e nel contempo ha dichiarato l’inammissibilità del gravame proposto in via incidentale in ragione della genericità dei motivi in cui si era articolato.

Avverso quest’ultima decisione F.M.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, resistito dal C. con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, articolato anch’esso in unico motivo, cui la ricorrente principale non ha resistito i ed illustrato altresì con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il P.G. ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi a mente dell’art. 335 c.p.c., in quanto indirizzati avverso la stessa decisione, il ricorso principale deve dichiararsi inammissibile.

La ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per lamentare l’illogicità della motivazione che rende conto della pronuncia d’inammissibilità dell’appello incidentale, da essa proposto, per la riscontrata violazione del disposto dell’art. 342 c.p.c., non essendo espressi, a parere del giudice drappello, specifici motivi di censura, e risultando altresì riproposte le difese del precedente grado di giudizio. Avrebbe dovuto quel giudice invece interpretare e qualificare la domanda non solo sulla base del tenore letterale degli atti, ma interpretandone spirito e senso alla luce del contenuto del provvedimento impugnato.

Il conclusivo quesito di diritto chiede se il giudice d’appello, avendo omesso l’autonoma interpretazione dell’atto d’appello e d’accertarne il contenuto desumibile non solo dal tenore letterale ma anche dalla natura delle vicende rappresentate e delle precisazioni fornite in corso di causa, avendo altresì omesso di tener conto del contenuto del provvedimento impugnato, possa dichiarare inammissibile l’appello con incongrue ed illogiche motivazioni per mancanza di specificità.

Il resistente deduce inammissibilità ed infondatezza del motivo.

Rilevato in premessa che la questione rappresentata ha natura puramente processuale, si che non potrebbe essere dedotta sotto il profilo del vizio di motivazione poichè in tal caso la Corte è giudice anche del fatto e può procedere all’apprezzamento diretto delle risultanze istruttorie e degli atti di causa" (cfr. Cass. n. 5351/2007), il motivo critica la decisione impugnata, ineccepibile nella sua articolazione argomentativa e corretta nell’applicazione del disposto normativo richiamato, indirizzandovi censura priva di pregio, affidata ad astratte ed errate affermazioni di principio.

Il quesito di diritto peraltro risulta formulato in maniera assolutamente inidonea ad assolvere alla funzione di sollecitazione, in chiave di interrogativo, circa la soluzione giuridica appropriata alla specie, e perciò non può dare impulso alla funzione nomofilattica riservata a questa Corte, tipicamente attribuita alla sua formulazione, che ne giustifica la ratio, sì da circoscrivere la pronuncia del giudice di legittimità nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato. Quanto alla deduzione del vizio di motivazione, a parte le considerazioni svolte, il quesito non è accompagnato, ancora una volta in violazione dell’art. 366 bis c.p.c., dal prescritto momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) contenente la chiara illustrazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume viziata (Cass. S.U. 20603/2007).

Ne discende il rigetto del ricorso che porta all’assorbimento di quello incidentale condizionato.

Ne consegue la condanna della ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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