Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-05-2011) 01-07-2011, n. 26042 Riabilitazione e cura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.L., per il tramite degli avv. Michele Cerabona e Raffaele Esposito, ricorre avverso l’ordinanza del 18-2-2011 con la quale il Tribunale di Napoli, sez. del riesame, ha respinto l’appello relativo al provvedimento del tribunale della stessa città in datai 17-12-2010, reiettivo della richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica.

Viene dedotto vizio di motivazione in quanto la ricorrenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza è stata dedotta esclusivamente dall’ordinanza genetica della misura, risalente al 2008, relativa al presunto ruolo apicale di M. nell’ambito dell’associazione finalizzata al commercio di stupefacenti, per cui è indagato, senza spiegare le ragioni per le quali lo stato di tossicodipendenza non sarebbe tale da incidere sulle esigenze cautelari.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il tribunale del riesame, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, ha con ragione ritenuto non necessaria, per il mantenimento della custodia in carcere – reputata l’unica misura adeguata-, la ricorrenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, in quanto le disposizioni di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, (che consentono l’attenuazione della misura personale custodiale in caso di sottoposizione a programma terapeutico, salvo il caso di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza) non si applicano, in virtù del quarto comma della stessa norma, al reato associativo previsto dall’art. 74 dello stesso decreto.

L’ordinanza impugnata ha pure giustificato in modo esauriente la vantazione del perdurare della sussistenza delle esigenze cautelari, ancorandola, del pari correttamente, alla posizione apicale attribuita a M. nel provvedimento genetico della misura, al quale ha fatto integrale richiamo, desunta dalla sua costante supervisione di ogni missione criminale del gruppo, e dalla sua disponibilità delle risorse del sodalizio, oltre che dal carisma esercitato sugli adepti. Posizione apicale sostanzialmente non contestata nel ricorso.

Su tale quadro cautelare – atto a connotarsi perfino di eccezionale rilevanza- non esplica alcuna favorevole influenza lo stato di tossicodipendenza del ricorrente, che non presenta carattere di novità – essendo all’evidenza risalente all’epoca dei fatti contestati (egli è "assuntore di cocaina da lungo tempo", secondo quanto si legge nel ricorso) – rispetto alla situazione alla base dell’applicazione della misura, alla quale il tribunale del riesame ha fatto condivisibile richiamo. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *