T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 05-07-2011, n. 1129 Competenza e giurisdizione del giudice amministrativo Competenza e giurisdizione del giudice ordinario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1) Con l’atto introduttivo del giudizio la sig.ra P.F. ha rappresentato di essere proprietaria di un’area, catastalmente identificata come parte del mappale 644, foglio 63, interessata dalla realizzazione di un progetto di riqualificazione urbana approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Chiusi n. 172 del 6 agosto 1990, che è stata sottratta e irreversibilmente trasformata senza che sia mai intervenuto decreto di esproprio o altro atto di acquisizione al patrimonio del predetto Comune.

La ricorrente ha pertanto adito questo Tribunale chiedendo la declaratoria dell’illiceità dell’occupazione senza titolo in questione e la conseguente condanna del Comune di Chiusi – previa adozione del provvedimento di acquisizione ex art. 43 del T.U. n. 327/2001 – al risarcimento dei danni subiti.

1.2) Con memoria depositata il 5/5/2011 la difesa della sig.ra P.F., richiamata la sentenza 8 ottobre 2010 n. 293 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 43, ha riformulato le domande già proposte, chiedendo:

– in via principale, l’integrale ed immediata restituzione alla ricorrente dell’area illegittimamente occupata, previa remissione in pristino dello stato dei luoghi, con condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti per l’illecita occupazione ed utilizzazione senza titolo del terreno di cui al foglio 63, particella 1073 (ex mappale 644), oltre al danno conseguente al deprezzamento dell’immobile e al danno per la mancata utilizzazione dell’area occupata in misura quantificata in Euro 5.000,00 unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria;

– in via subordinata, la condanna del Comune di Chiusi ad addivenire, nel termine di 60 giorni, ad un accordo con la ricorrente per il trasferimento all’Amministrazione della proprietà del terreno di cui è causa e la corresponsione alla ricorrente della somma stabilita nell’accordo medesimo, da determinarsi secondo i criteri indicati nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 21 maggio 2007 n. 2582.

1.3) L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

1.4) All’udienza del 25 maggio 2011 questo Giudice ha richiamato l’attenzione della parte ricorrente (anche in relazione al disposto dell’art. 73 comma 3 del codice del processo amministrativo) sul profilo della giurisdizione.

La predetta parte ha depositato una memoria sull’argomento in vista dell’udienza dell’8 giugno 2011, in cui la causa è passata in decisione.

2) Va innanzitutto esaminato il profilo della giurisdizione.

L’art. 133 comma 1 lett. g) del codice del processo amministrativo affida alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilita’…".

Come evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza 15 settembre 2010 n. 6861 "per la consolidata giurisprudenza;

a) "nei procedimenti di esproprio sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione – anche ai fini complementari della tutela risarcitoria – di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi"(Cons. Stato, Sezione IV, 10 dicembre 2009, n. 7744, e sentenze in questa richiamate);

b) qualora l’Amministrazione abbia occupato sine titolo un suolo altrui, in assenza del procedimento espropriativo o di altro titolo abilitativo di natura pubblicistica, si è in presenza di un comportamento illecito, neanche mediatamente riferibile all’esercizio di un potere pubblico, con la conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario"(v. sentenza citata e sentenze in essa richiamate) ".

Nello stesso senso si è espressa, ancora più recentemente, la medesima Sezione nella sentenza 3 marzo 2011 n. 1375, anche con richiamo al conforme orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (tra le più recenti cfr. 12 gennaio 2011 n. 509) e ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale, in particolare, nella sentenza n. 191 del 2006, che sviluppa le argomentazioni poste a fondamento della precedente n. 204 del 2004.

Anche questo Tribunale ha seguito l’indirizzo di cui sopra nella sentenza della sez. I 28 luglio 2008 n. 1822 e di esso va fatta applicazione anche nella presente controversia evidenziando quanto segue:

– l’occupazione, da parte del Comune di Chiusi, dei terreni di proprietà della ricorrente che ha dato origine al ricorso in esame si è verificata in occasione della realizzazione di interventi finalizzati al rifacimento dei marciapiedi in Chiusi Scalo;

– nelle deliberazioni di approvazione del progetto adottate dal Consiglio comunale (n. 118 del 13/4/1988 e n. 172 del 6/8/1990) non si rinvengono elementi idonei a manifestare l’intento dell’Amministrazione di esercitare il proprio potere espropriativo nei confronti dei terreni di cui si discute in questa sede; in particolare, l’affermazione del Sindaco di Chiusi riportata nella citata deliberazione consiliare n. 172/1990 secondo cui "per quanto concerne la proprietà privata dei marciapiedi (comunque di uso pubblico), si cercherà di pervenire in tempi brevi all’acquisizione degli stessi, attraverso bonaria trattativa ed eventualmente procedimento espropriativo" non appare sufficiente a tal fine, tenuto conto che nelle delibere citate (che non contengono, tra l’altro, alcun espresso riferimento alla dichiarazione di pubblica utilità, né i termini per il compimento delle espropriazioni e dei lavori) non sono individuati puntualmente i suoli di cui sopra, né è allegato un piano particellare di esproprio;

– solo la deliberazione G.C. n. 385 del 26/6/1992 (adottata ben dopo che i lavori erano stati consegnati, in data 1/2/1991 e poco prima della loro ultimazione il 9/8/1992: cfr. il certificato di regolare esecuzione allegato alla deliberazione G.C. n. 571 del 9/8/1993 – all. n. 12 al ricorso) fa specifico riferimento all’avvio di una procedura espropriativa (peraltro genericamente riferita a "tratti di marciapiede di proprietà privata"), dando mandato in tal senso all’U.T.C. (in caso di insuccesso delle trattative per la cessione bonaria); procedura che peraltro non risulta sia mai stata concretamente attivata.

In tale quadro, caratterizzato dalla circostanza che i provvedimenti assunti dall’Amministrazione non contengono una benché minima identificazione (attraverso i necessari riferimenti catastali e alla proprietà) dei suoli che genericamente vengono definiti "di proprietà privata", il Collegio non ritiene che l’operato del Comune di Chiusi sia riconducibile "anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere"; non risulta infatti possibile ricollegare l’occupazione dei suoli di cui la ricorrente lamenta l’irreversibile trasformazione con l’esercizio dei poteri ablatori comunali, connessi con la realizzazione di opere pubbliche.

Ne consegue che sulle domande formulate dalla sig.ra P.F. non sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo bensì quella del Giudice ordinario; va perciò dichiarato il difetto di giurisdizione di questo TAR sul ricorso in epigrafe, anche per gli effetti in tema di translatio iudicii di cui all’art. 11 c.p.a.

Nulla va disposto circa le spese del giudizio stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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