Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-05-2011) 01-07-2011, n. 26025

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.A. è chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 625 bis c.p. (un PC, una macchina fotografica digitale e la somma di Euro 425, asportati da un centro di riabilitazione) aggravato dalla violenza sulle cose e dal numero di più di tre persone riunite.

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza 23-10-2008, ha confermato l’affermazione di responsabilità di cui alla sentenza del Tribunale di Treviso in data 28-11-2007, riducendo la pena ad anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 600 di multa, concedendo la sospensione condizionale della pena.

Il ricorso proposto dall’imputato personalmente, è articolato in due motivi.

1) Violazione di norme stabilite a pena di nullità ( art. 143 c.p.p.) e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della nullità dell’elezione di domicilio presso il difensore, effettuata in italiano, senza la traduzione in lingua rumena. Invocando la sentenza 39298/2006 delle SU di questa corte, rileva il ricorrente che, per quanto l’ignoranza della lingua italiana da parte dello straniero, non sia oggetto di presunzione, tuttavia se egli assuma tale ignoranza, questa, per giustificare la mancata traduzione degli atti, deve essere superata da un’emergenza in senso opposto. Nella specie, invece, la conoscenza dell’italiano è stata desunta da indizi indiretti (presenza in Italia da svariati anni, esercizio di attività lavorativa), nonostante all’udienza di convalida il prevenuto fosse stato assistito da un interprete e la richiesta di giudizio immediato e il relativo decreto fossero stati tradotti in lingua rumena.

2) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza, anzichè di prevalenza, delle attenuanti generiche alle aggravanti, sulla sola base della presenza dell’aggravante del numero delle persone, ritenuta sintomo di particolare disvalore del fatto, ma senza tener conto dell’ammissione dell’addebito e della restituzione della refurtiva.

Motivi della decisione

Il primo motivo del ricorso è fondato, e in esso resta assorbito il secondo.

Per quanto la mancata conoscenza dell’italiano da parte del cittadino straniero non sia oggetto di presunzione, nella specie, tuttavia, essa è confermata dalla circostanza che M. fu assistito da un interprete all’udienza di convalida, e che la richiesta e il decreto di giudizio immediato furono tradotti nella sua lingua.

A fonte di tali significativi dati, appare contraddittoria la contraria conclusione del giudice di secondo grado, ancorata soltanto alla pluriennale presenza dell’imputato in Italia e all’esercizio di un’attività lavorativa, di per sè non idonei a costituire prova della sua conoscenza dell’italiano, anche tenuto conto della particolare difficoltà di comprensione del linguaggio giuridico, e degli effetti di determinati atti (nella specie l’elezione presso il difensore d’ufficio).

La mancata traduzione dell’elezione di domicilio in lingua rumena – traduzione alla quale l’imputato aveva un indubbio interesse, in quanto la comprensione dell’atto gli avrebbe consentito di attuare il diritto di difesa, ad esempio optando per un procedimento speciale-, determina quindi nullità generale di tipo intermedio ( art. 178 c.p.p., lett. c, art. 180 c.p.p.), non sanata nè dalla comparizione della parte nè dalla richiesta di un rito alternativo (Cass. SU 12/00 e 39298/2006), essendo l’imputato rimasto contumace in entrambi i gradi del giudizio di merito e non avendo avanzato richiesta di abbreviato o di applicazione della pena, mentre l’eccezione è stata tempestivamente sollevata in primo grado, e ribadita nei motivi di appello. Consegue l’annullamento delle sentenze di primo e secondo grado con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Treviso.

P.Q.M.

La Corte annulla le sentenze di primo e secondo grado con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Treviso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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