Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-05-2011) 01-07-2011, n. 26024

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona ricorre avverso la sentenza in data 29-3-2010 con la quale il Tribunale Monocratico di Urbino ha dichiarato estinto per remissione di querela il reato di lesioni personali ascritto ad H. R. e a S.M. in danno di B.A., commesso il (OMISSIS).

Il ricorrente deduce violazione di legge non avendo il primo giudice tenuto conto della contestazione in fatto dell’aggravante dell’uso di arma, rappresentata da un bicchiere scagliato, secondo il capo d’imputazione, contro la spalla sinistra della p.o., che rende il reato perseguibile d’ufficio.

Chiede quindi l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il capo d’imputazione contiene invero, pur in mancanza del richiamo all’art. 585 c.p., l’espressa contestazione del lancio di un bicchiere addosso alla p.o. ("lanciandogli addosso un bicchiere di vetro che si frantumava all’altezza della spalla sinistra"). Il che integra l’aggravante dell’uso di arma, con conseguente procedibilità d’ufficio del reato, in quanto un bicchiere di vetro, adoperato come corpo contundente in un contesto aggressivo, diventa, alla stregua di costante giurisprudenza di questa corte (Cass. 28207/2008), strumento atto ad offendere e costituisce quindi arma.

Segue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Ancona per il relativo giudizio, trattandosi di sentenza ridivenuta appellabile a seguito della dichiarazione di incostituzionalità (Corte cost., sent. n. 26 del 2007) dell’art. 593 c.p.p., come modificato dalla L. n. 46 del 2006, nella parte in cui escludeva l’appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (Cass. 39956/2009).

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Ancona per il relativo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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