T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 06-07-2011, n. 414 Esami di maturità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente spiega in dettaglio le sue vicende scolastiche, illustrando materia per materia il suo percorso didattico, le difficoltà incontrate e i recuperi effettuati.

Considera illegittimo il provvedimento di non ammissione alla classe successiva, e illustra sostegno i seguenti motivi di ricorso:

Violazione dell’articolo 193 del decreto legislativo 297 del 1994, dell’articolo 2 della legge 352 del 1995, dell’ ordinanza ministeriale 21 maggio 2001 n. 90 e del piano di offerta formativa dell’istituto. I progressi conseguiti nel corso dell’anno scolastico sarebbero a suo avviso sufficienti per dimostrare un miglioramento in grado di farlo ammettere alla classe successiva.

Con altro articolato motivo il ricorrente sostiene il travisamento, la contraddittorietà e illogicità dei vari giudizi espressi nelle singole materie, che sarebbero erronei e comunque non corrispondenti ai risultati conseguiti.

Il ricorrente afferma poi che sarebbe stato fatto un uso errato dell’autonomia scolastica per quanto riguarda la fissazione degli indici di gravità e delle insufficienze. Le norme prescrivono la necessità di un recupero degli alunni in difficoltà.

Inoltre, nel comportamento dei docenti vi sarebbe una violazione del decreto 42 del 2007 e delle norme sulle attività di recupero. Infine si evidenzierebbe un difetto di motivazione e travisamento dei fatti.

Sulla base della documentazione depositata da controparte, il ricorrente ha proposto appositi motivi aggiunti in cui rileva un travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà in relazione al voto di inglese, oltre che violazione di legge e delle norme regolamentari in particolare dell’articolo 13 dell’ ordinanza ministeriale 90 del 2001, in quanto la valutazione globale è stata effettuata solamente attraverso una semplice sommatoria.

Altrettanto illegittimo sarebbe il voto di insufficienza in disegno, per violazione delle stesse norme sopra citate; lo stesso vale per il voto di scienza, anche perché il ricorrente non è stato sottoposto a congrue interrogazioni scritte ed orali.

Infine, lo stesso vizio si sarebbe verificato in relazione all’attribuzione dei voti in italiano e latino.

Nei motivi aggiunti il ricorrente sostiene che non si sono valutati in modo corretto i piani di lavoro individuale nonché il livello di partenza degli alunni commisurato con gli obiettivi posti; inoltre, le valutazioni sono state di tipo a sommatoria, senza rispettare i parametri di valutazione prescritti e i criteri generali. Infine, si evidenzierebbe un travisamento dei fatti, uno sviamento, il difetto di motivazione sull’utilizzo dei parametri valutativi stabiliti nella citata ordinanza ministeriale e approvati dal collegio dei docenti.

Infine, sarebbe stato violato l’articolo 3 dell’ ordinanza ministeriale 90 del 2001.

Resiste in giudizio il ministero che deposita una relazione.

Con successiva memoria il ricorrente illustra nuovamente le proprie censure chiedendo il risarcimento del danno.

Nel corso della pubblica udienza del 23 giugno 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso e con i motivi aggiunti il ricorrente contesta la mancata ammissione alla classe successiva, sostenendo da un lato il mancato rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa per la valutazione degli alunni, la carenza di motivazione a riguardo e d’altro lato dettagliando materia per materia le carenze scolastiche sia nel recupero sia nella valutazione dei progressi compiuti.

In via preliminare, questo collegio deve far presente come in questa materia la discrezionalità e quindi la responsabilità dei docenti sia ampia e come essa non sia sindacabile se non in caso di violazione di legge o di macroscopica illogicità e travisamento dei fatti.

Non è pertanto compito di questo collegio effettuare una nuova valutazione delle capacità dell’alunno, ma solo verificare che il giudizio sia conforme ai parametri di legge.

In questa materia va inoltre richiamato il noto dettato costituzionale che prevede che l’attività scolastica e il proseguimento degli studi del discente vadano sempre riferiti alla sua capacità e meritevolezza, e quindi a una valutazione sul merito e sulla maturità.

Ciò premesso, una semplice e attenta lettura delle insufficienze del ricorrente, in italiano, latino, inglese, matematica, scienze naturali e disegno evidenzia un quadro complessivo del tutto negativo. Le valutazioni relative al trimestre precedente risultano di analoga gravità e insufficienza. Del resto, lo stesso interessato nella sua pur appassionata esposizione in fatto non riesce a nascondere le sue carenze sia di preparazione sia di maturità.

Risulta poi che – contrariamente a quanto si assume in ricorso – nei confronti del ricorrente sia stata effettuata un’attività di recupero, e che i genitori siano stati costantemente resi edotti della situazione dell’alunno.

A tale proposito si osserva comunque che, sulla legittimità del giudizio finale espresso in sede di valutazione per l’ammissione alla classe successiva, non possono incidere la mancata attivazione nel corso dell’anno scolastico delle iniziative di sostegno concretatesi in appositi corsi di recupero, la quale non ha alcuna influenza sul giudizio che il consiglio di classe è chiamato a esprimere in sede di scrutinio finale, atteso che le eventuali disfunzioni organizzative verificatesi nel corso dell’anno scolastico, non sono di per sé sufficienti a giustificare o modificare l’esito negativo delle prove di esame e atteso che il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione sia dell’insufficiente preparazione dello studente, sia dell’incompleta maturazione personale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studi (sul punto la giurisprudenza è pacifica, si vedano Consiglio di Stato, sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 236; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 03 novembre 2010, n. 22323).

Non è quindi necessario esaminare in dettaglio le questioni sollevate in ricorso sulle singole materie, in quanto il quadro complessivo non appare affatto dubbio, per cui la mancata ammissione alla classe successiva risulta non solo giustificata ma altresì a tutta evidenza utile e indispensabile per la maturazione e la crescita culturale del ricorrente.

Ogni altra censura sollevata in ricorso riguarda questioni di merito che esulano da questo giudizio.

Il ricorso va quindi rigettato e le spese, come di regola (articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, richiamati dall’art. 26 del Codice del processo amministrativo – Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104), seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento a favore della resistente amministrazione delle spese e onorari di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000 (tre mila), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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