Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-05-2011) 01-07-2011, n. 25906

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 9 ottobre 2010, depositata in cancelleria l’11 ottobre 2010, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino riteneva la continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze indicate nell’istanza avanzata nell’interesse di S. H., rideterminando la pena complessiva.

2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il S. chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.

Il giudice aveva per vero commesso numerosi errori di impostazione nell’applicazione della pena continuata.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al GIP del Tribunale di Torino.

3.1 – Il giudice dell’esecuzione ha per vero errato nell’applicazione della pena continuata avendo assunto a pena base non il reato ritenuto più grave tra quelli già avvinti dal vincolo della continuazione, ma l’intera pena inflitta nella sentenza relativa con ciò incorrendo in una violazione di legge censurabile in questa sede di legittimità. Secondo per vero l’indirizzo prevalente di questa Corte di legittimità (Cass., Sez. 3,16 dicembre 2008, n. 4209, Pandolfi, rv. 24287), al quale il Collegio intende aderire, nel determinare la pena complessiva per il reato continuato, il giudice, una volta individuato il reato più grave e determinato la pena base per tale reato, deve calcolare l’aumento per la continuazione sommando singoli aumenti alla pena base (Sez. 6, 27 giugno 1988, n. 9609, Areniti, rv. 179286). Tale computo, lungi dall’essere contrario alla legge penale (ed ancorchè non contemplato da alcuna espressa previsione di legge, cfr. Sez. 2,3 giugno 2010, n. 32586, rv. 247978, Ben Ali; Sez. 1,27 novembre 2009, n. 3100, Amatrice e altri, rv.

245958), è invece ad essa perfettamente aderente, sia perchè consente di esaminare il ragionamento seguito dal giudice nel determinare la pena, sia di rideterminare la sanzione negli ulteriori gradi del giudizio, qualora tale rideterminazione dovesse risultare necessaria (Sez. 6,17 maggio 1988, n. 7614, Grassi, rv. 178750).

4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 c.p.p. come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Gup del Tribunale di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *