Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-05-2011) 01-07-2011, n. 25903 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 25 novembre 2010, depositata in cancelleria il 2 dicembre 2010, la Corte di Appello di Napoli su istanza avanzata nell’interesse di S.S. riteneva la continuazione ex art. 671 c.p.p., tra i reati giudicati con le sentenze di cui alla istanza medesima, rideterminando la pena complessiva in anni quattro di reclusione ed Euro 1859,24. 2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il S. chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. Veniva censurata la scelta del giudice di applicare una pena complessiva pressochè prossima a quella che sarebbe derivata dal cumulo materiale, senza peraltro addurre alcuna motivazione.

Motivi della decisione

3. – IL ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli.

3.1 – Occorre per vero rilevare che, se anche il giudice dell’esecuzione ha facoltà di ritenere, nella valutazione del vincolo di continuazione, una pena elevata, persino prossima a quella che deriverebbe dal cumulo materiale, tuttavia non può esimersi, nell’esercizio di tale facoltà discrezionale di motivare la propria decisione in modo da poter sottoporre a controllo di congruità e conformità alla legge dell’iter logico giuridico seguito. Non solo, ma il giudice deve procedere altresì a determinare gli aumenti per i singoli reati. Secondo per vero l’indirizzo prevalente di questa Corte di legittimità (Cass., Sez. 3,16 dicembre 2008, n. 4209, Pandolfi, rv. 24287), al quale il Collegio intende aderire, nel determinare la pena complessiva per il reato continuato, il giudice, una volta individuato il reato più grave e determinata la pena base per tale reato, deve calcolare l’aumento per la continuazione sommando singoli aumenti alla pena base (Sez. 6, 27 giugno 1988, n. 9609, Araniti, rv. 179286). Tale computo, lungi dall’essere contrario alla legge penale (ed ancorchè non contemplato da alcuna espressa previsione di legge, cfr. Sez. 2,3 giugno 2010, n. 32586, rv. 247978, Ben Alì; Sez, 1, 27 novembre 2009, n. 3100, Amatrice e altri, rv.

245958) è invece ad essa perfettamente aderente, sia perchè consente di esaminare il ragionamento seguito dal giudice nel determinare la pena, sia di rideterminare la sanzione negli ulteriori gradi del giudizio, qualora tale rideterminazione dovesse risultare necessaria (Sez. 6, 17 maggio 1988, n. 7614, Grassi, rv. 178750).

Nella fattispecie la Corte distrettuale è venuta meno a tali principi incorrendo in un vizio di legittimità censurabile in questa sede.

4. – Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il nuovo esame alla Corte d’Appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *