T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 06-07-2011, n. 403 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’attuale ricorrente, vigile permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riferisce di aver presentato domanda per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo per l’infermità "buoni esiti di emicolectomia dx per K del colon". Riferisce, altresì, che il Comitato di verifica per le cause di servizio con deliberazione 12 ottobre 2007, n. 8427/2006, aveva espresso al riguardo il seguente parere negativo: "in quanto nei precedenti di servizio dell’interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico; quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti".

Con il ricorso in esame è insorto dinanzi questo Tribunale avverso il decreto 6 marzo 2008, n. 739, con il quale il Capo del Dipartimento del vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno, richiamando il predetto parere, ha respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo.

Ha dedotto al riguardo le censure di eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, per illogicità, per contraddittorietà, per carenza di motivazione e per violazione dei criteri di discrezionalità tecnica in quanto il predetto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio era in contrasto con gli atti del procedimento (tra cui la relazione del Comandante provinciale dei V. del F. di Chieti) ed era disancorato da qualunque criterio medico legale.

Conclusivamente, ha chiesto al Collegio di dichiarare ed accertare la dipendenza dell’infermità in parola da causa di servizio e di condannare l’Amministrazione intimata a corrispondere il dovuto trattamento economico.

Con motivi aggiunti, ritualmente notificati, il ricorrente ha esteso l’impugnativa nei confronti del provvedimento 22 settembre 2010, n. 18507, del Dirigente dell’Ufficio trattamento economico del predetto Dipartimento di rigetto della richiesta del beneficio economico previsto dall’art 1 della L. 15 luglio 1950, n. 539 (aumento dello stipendio del 1,25%), motivato con riferimento alla considerazione che l’infermità in questione non era stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio.

Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 23 maggio 2011.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio senza produrre documenti o scritti difensivi.

Alla pubblica udienza del 23 giugno 2011 la causa è stata trattenuta a decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame – come sopra esposto – l’attuale ricorrente, affetto dall’infermità "buoni esiti di emicolectomia dx per K del colon", impugna i provvedimenti, indicati in epigrafe, con i quali sono state respinte le domande da lui presentate volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza di tale infermità da causa di servizio, l’equo indennizzo ed beneficio economico previsto dall’art 1 della L. 15 luglio 1950, n. 539 (aumento dello stipendio del 1,25%).

Il primo degli atti impugnati ha escluso il predetto riconoscimento in ragione della seguente considerazione evidenziata dal Comitato di verifica per le cause di servizio: "in quanto nei precedenti di servizio dell’interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico; quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti".

Il secondo degli atti impugnati ha negato il richiesto beneficio in quanto l’infermità predetta non era stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio.

Con il ricorso l’istante, nel dedurre le censure di eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, per illogicità, per contraddittorietà, per carenza di motivazione e per violazione dei criteri di discrezionalità tecnica, deduce nella sostanza che il predetto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio non aveva adeguatamente considerato la relazione del Comandante provinciale dei V. del F. di Chieti ed era disancorato da qualunque criterio medico legale. Chiede, inoltre, che venga dichiarata ed accertata la dipendenza dell’infermità in parola da causa di servizio e che l’Amministrazione intimata venga condannata a corrispondere il dovuto trattamento economico.

Tale ricorso, ad avviso del Collegio, non è fondato.

Va al riguardo premesso che – come è oggi previsto dagli artt. 10 ed 11 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 – l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio è oggi riservato esclusivamente al predetto Comitato di verifica per le cause di servizio, il quale "accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione".

Tali giudizi, come sembra evidente, sono connotati da discrezionalità tecnica, sicché il sindacato esperibile su di essi dal giudice amministrativo, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, deve intendersi limitato – in applicazione dei principi di rilevanza comunitaria della effettività della tutela e del giusto procedimento amministrativo e considerando l’evoluzione imposta, anche in sede comunitaria, al controllo giurisdizionale della cosiddetta discrezionalità tecnica – ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. Si tratta quindi di un limite che permette al giudice amministrativo una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale adire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre; ma l’accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato al Comitato di verifica per le cause di servizio (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. IV, 11 febbraio 2011, n. 922, e 14 aprile 2010, n. 2099, sez. VI, 18 agosto 2010, n. 5871, sez. I, 28 aprile 2010, n. 3185, e sez. III, 1° giugno 2011, n. 3329); né tale giudizi, emessi dagli unici organi legittimati a compiere gli specifici accertamenti richiesti, possono essere contraddetti o superati da eventuali certificazioni mediche di parte (Cons. St., sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2619).

Ciò posto, va evidenziato che nel caso in esame non si ravvisano vizi di questo genere, perché la motivazione del parere del Comitato di verifica, benché relativamente sintetica, appare dettagliata e precisa quanto basta per consentire il sindacato giurisdizionale. Vi si afferma, infatti, che, con riferimento alla genesi ed alle cause di tale infermità, nessuna delle cause possibili può ricollegarsi con certezza all’attività di servizio dell’interessato, non risultando nei precedenti di servizio dell’interessato, analiticamente presi in considerazione, "fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica"

La motivazione così sintetizzata, oltre che sufficiente (quale requisito formale del provvedimento), appare altresì conforme, allo stato degli atti, alle comuni conoscenze ed esperienze in materia di malattie neoplastiche ed ai canoni della disciplina nella fattispecie applicabile (Cons. St., sez. VI, 16 febbraio 2011, n. 977), sicché non si ravvisano vizi neppure sotto questo profilo.

Né questo giudice ritiene di dover ricorrere ad una consulenza tecnica d’ufficio, in quanto nel processo amministrativo il ricorso a tale strumento di ausilio del giudice nel sindacato di provvedimenti che sono espressione di discrezionalità tecnica è possibile solo nel rispetto del limite del sindacato giurisdizionale su detti atti e, quindi, solo se ed in quanto il provvedimento impugnato appaia già prima facie affetto da vizi logici o di travisamento (Cons. St., sez. IV, 9 marzo 2011, n. 1514).

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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