Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-05-2011) 01-07-2011, n. 25902Sospensione condizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 1 ottobre 2010, il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena applicato a C.L.R. in relazione alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 600,00 di multa di cui alla sentenza del Tribunale di Novara resa in data 15 ottobre 2007 ai sensi dell’art. 168 c.p.p., comma 1, n. 2. 2. – Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il C. chiedendone l’annullamento per vizi motivazionali. In particolare veniva rilevato che il giudice nulla aveva motivato in relazione al fatto che la condanna del Tribunale di Milano del 6 luglio 2008, cumulata con la precedente del Tribunale di Novara, non avesse superato i limiti di cui all’art. 163 c.p..

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

3.1 – Va rilevato che, nella fattispecie, ricorre non l’ipotesi di cui all’art. 168 c.p.p., comma 1, n. 2, così come erroneamente indicato dal Tribunale di Milano, bensì quella di cui al cit. articolo, comma 1, n. 1, posto che trattasi di condanna, quella di cui alla sentenza del Tribunale di Milano del 6 luglio 2008, intervenuta nel quinquennio della sentenza applicativa del beneficio (sulla questione cfr. Cass., Sez. 1, 27 gennaio 2009, n. 8465, P.M. in proc. Safranovych, rv. 244398, che ha stabilito che la condanna a pena non sospesa per reato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato di precedente sentenza di condanna a pena sospesa impone al giudice dell’esecuzione la revoca del beneficio, a nulla rilevando la circostanza che il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti stabiliti per la reiterazione del beneficio, poichè la valutazione di meritevolezza a tal fine necessaria compete al solo giudice della cognizione).

Peraltro, è appena il caso di osservare, anche su segnalazione del Procuratore Generale che ha espresso il suo parere scritto, che detta condanna non è l’unica emessa nel periodo in questione. Ancorchè erroneo, il provvedimento gravato non va dunque annullato posto che ricorre in ogni caso un motivo ex lege di revoca obbligatoria del beneficio applicato sicchè della decisione occorre fare opera conservativa. Si impone tuttavia la rettifica del provvedimento impugnato nel senso testè indicato come da dispositivo.

4. – Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per la trasmissione di copia della sentenza al Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 625 c.p.p., comma 3.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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