T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 06-07-2011, n. 957 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che la ricorrente ha chiesto al Comune intimato, con istanze del 4.5.2009 e del 5.8.2010, l’autorizzazione al trasferimento del proprio opificio oleario in contrada Brego del comune di Frascineto, motivando le ragioni della richiesta con esigenze di minore intralcio al traffico cittadino e di miglioramento dell’attività produttiva;

considerato che il Comune non ha provveduto sull’istanza dell’interessata, neppure in seguito a diffida notificata il 7.12.2010 essendosi limitato, in precedenza e con nota del 14.10.2008, a comunicare che l’iter amministrativo del piano attuativo P.I.P. non era ancora concluso;

ritenuto che l’obbligo di provvedere, in mancanza di una norma che lo preveda espressamente, possa desumersi dai principi generali che regolano l’azione amministrativa, con particolare riferimento al principio di buon andamento della P.A. ogni qual volta ragioni di giustizia impongano l’adozione di un provvedimento (cfr. TAR Catanzaro, n. 2704/2010); nella fattispecie, sussiste la legittima aspettativa del privato a conoscere le determinazioni dell’Amministrazione comunale, atteso che l’istanza si presenta ben motivata, non palesemente infondata e corrispondente ad un interesse meritevole di tutela, identificabile con l’ordinato svolgimento di un’attività produttiva nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli;

ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’obbligo per il Comune di provvedere sull’istanza con una determinazione motivata, entro un termine che non può coincidere con il normale termine di 30 giorni, considerata la complessità delle valutazioni di compatibilità urbanistica che il Comune è chiamato a svolgere, ma che appare congruo fissare in giorni 90 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;

ritenuto, invece, di non poter pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno da ritardo, proposta congiuntamente a quella per la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento, essendo tale domanda risarcitoria incompatibile con il giudizio a rito speciale sul silenzio rifiuto incardinato con il ricorso in epigrafe, in quanto, per ragioni di specialità e speditezza, il presente giudizio si svolge con rito camerale, per cui non risulta compatibile con una domanda cognitoria quale l’azione di risarcimento del danno (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 01 luglio 2010, n. 16541; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 16 aprile 2010, n. 7241).Ed invero, il comma 6 dell’art. 117 del c.p.a. ha recepito detta impostazione giurisprudenziale, stabilendo che "se l’azione di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria".Sicché detta ultima domanda potrà essere esaminata rimettendo a ruolo la causa per la trattazione in udienza pubblica.

Per le considerazioni complessivamente svolte, il ricorso va quindi accolto quanto alla declaratoria di illegittimità del silenzio dell’Amministrazione, disponendo il termine di 90 giorni sopra fissato all’Amministrazione intimata per provvedere, mentre deve essere rinviata la decisione sulla domanda risarcitoria per la trattazione in udienza pubblica che si fissa fin d’ora per la prima utile del gennaio 2013.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi con motivato provvedimento entro il termine indicato in motivazione.

Rinvia la decisione sulla domanda risarcitoria alla prima udienza pubblica del gennaio 2013, restando riservata ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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