Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-05-2011) 01-07-2011, n. 25900 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data io dicembre 2009, depositata in cancelleria il 29 gennaio 2010, la Corte di Appello di Napoli confermava il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emesso in data 7 febbraio 2008, con il quale veniva applicata a R.C.D. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre.

2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il R. chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. In particolare veniva rilevato che il giudice aveva ritenuto sussistere l’attualità della pericolosità sociale del R. sulla base di condanne risalenti nel tempo.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

3.1 – Va preliminarmente rammentato come questa Corte di legittimità insegni che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge in forza della generale disposizione della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla L. n. 575 del 1965 alla stregua del richiamo operato dalla citata Legge, art. 3 ter, comma 1. Ne consegue che, nel procedimento di prevenzione, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito oppure, ancora, allorchè le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione sulla misura. Tale limitazione è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale (n. 321/2004) non irragionevole stante la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul terreno processuale che prettamente sostanziale.

3.a. – Ciò posto, nella fattispecie, va rilevato che la motivazione del giudice di merito non solo è presente e puntuale, ma è anche esaustiva e scevra di vizi logici e giuridici avendo dato analiticamente conto di tutti i profili secondo i quali è da ritenersi sussistente il requisito della pericolosità del soggetto avendo valorizzato, ai fini che qui rilevano, specifiche condotte del proposto. In particolare la Corte territoriale fa riferimento, tra l’altro, alla denuncia del settembre 2006 da parte di un soggetto sottoposto a tentativo di estorsione che aveva individuato nel R. l’autore del fatto, alle argomentazioni spese dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli che, sebbene non avesse ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, aveva tuttavia delineato, in forza delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e dell’esito di diverse captazioni telefoniche, una intraneità del proposto al clan mafioso Belforte; a ciò andava aggiunta la carenza di una valida prova dissociativa del proposto dalla consorteria di riferimento che attualizza ancor più la ritenuta pericolosità. 3.3. – I dedotti motivi di ricorso, rapportati ai contenuti concreti della decisione impugnata, si profilano per contro formulati al fine di censurare il giudizio di fatto svolto dal giudice del merito e di intimare la Corte di legittimità a una sovrapposizione argomentativa rispetto ai contenuti di tale giudizio attuato dal giudice a quo.

4. – Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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