Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-05-2011) 01-07-2011, n. 25893 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 5.2.2010, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo interposto da L.T.A., avverso il decreto del Ministro della Giustizia 16.6.2009, con cui veniva sospesa ex art. 41 bis OP, l’applicazione delle regole di trattamento penitenziario, onde allentare i contatti ritenuti sussistenti con la criminalità organizzata, di cui L.T. era referente di rilievo.

Veniva ritenuto corretto il decreto che aveva elencato gli elementi sintomatici della sussistenza dei motivi di ordine e sicurezza pubblica e quelli che testimoniavano l’attualità della pericolosità sociale del prevenuto, condannato più volte per associazione mafiosa ed organizzatore di omonimo clan operativo in (OMISSIS), già detenuto in regime differenziato dal 1991 al 2003. Veniva rilevato che il 30.4.2008, lo stesso venne raggiunto da misura cautelare in carcere per attività estorsive compiute nell’arco temporale 2003/2007, periodo nel quale lo stesso aveva offerto la sua collaborazione agli organi di giustizia e che nel 2008 i collaboratori di giustizia V. e F. avevano riferito che L.T. stava progettando attentati a due magistrati della DDA. Tutto ciò portava il Tribunale di sorveglianza a ritenere del tutto irrilevante che il clan La Torre avesse cessato di operare, atteso che il menzionato aveva dimostrato capacità di riorganizzare e di gestire per anni, dal carcere, i propri uomini di fiducia, per porre in essere azioni di matrice mafiosa.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato personalmente, per dedurre in primis, l’incompetenza territoriale del Tribunale di sorveglianza di Roma, poichè la normativa 15.7.2009 n. 94 che entrò in vigore il giorno 8.8.2009, non contiene alcuna norma transitoria, con il che essendo stato il reclamo presentato il 16.6.2009, – mentre L.T. si trovava ristretto a (OMISSIS) -, era il Tribunale di Bologna competente a decidere sul reclamo, come correttamente aveva reputato il Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva trasmesso gli atti, ricevendoseli peraltro indietro, sul presupposto che nel frattempo era entrata in vigore la legge menzionata. Il Tribunale di Roma fissava udienza e decideva senza entrare nella valutazione della competenza.

Ancora, viene dedotta la mancanza di motivazione, sulla ritenuta incompatibilità giuridica tra la disciplina della L. n. 203 del 1991, art. 8 (applicata al L.T. con varie sentenze, ultima delle quali emessa nel marzo 2009) e quella dell’art. 41 bis OP. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare l’incompetenza del Tribunale di sorveglianza di Roma, con conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna.

Motivi della decisione

Deve essere dichiarata la competenza del tribunale di sorveglianza di Bologna.

E’ espressione di orientamento consolidato il principio secondo cui non possono incidere sulla situazione in esame le modifiche recate dalla L. n. 354 del 1975, art. 41 bis – in ordine alla competenza ed alla disciplina della richiesta di revoca anticipata del regime speciale dalla L. 15 luglio 2009, mediante l’abrogazione del comma 2 ter e la individuazione del tribunale di Sorveglianza di Roma, quale giudice competente a decidere sui reclami proposti da detenuti, ovunque siano ristretti. Il principio tempus regit actum implica che l’atto ed i suoi effetti siano regolati dalla norma vigente al momento della sua formazione e che in caso di mutamento del quadro normativo ed in assenza di disciplina transitoria, il regime delle impugnazioni a cui vanno ricondotti i reclami, vada ancorato "non alla disciplina vigente, al momento della loro presentazione, bensì a quella vigente al momento della pronuncia dell’atto oggetto di reclamo, essendo in rapporto a quest’ultimo atto ad al tempo del suo perfezionamento, che vanno valutati la facoltà di impugnare, la sua estensione, i modi ed i termini per esercitarla" (sez. 1, 2.3.2010, n. 10287). Pertanto, poichè il reclamo in oggetto aveva riguardo ad un provvedimento del 16.6.2009, che fu proposto il 20.6.2009, la competenza a decidere sul reclamo in ordine ai provvedimenti di sospensione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati, emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 15 luglio 2009, n. 94, restava attribuita al tribunale di sorveglianza avente giurisdizione sull’istituto di pena cui era assegnato il detenuto e l’internato sottoposto al regime di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 bis, a nulla rilevando il luogo ove il reclamo fu presentato in conseguenza di eventuali trasferimenti a qualsiasi titolo disposti.

L’ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza di Bologna per il corso ulteriore.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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