Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-11-2011, n. 24289 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La sig.ra S.M. con ricorso 2 luglio 2007 alla Corte d’appello di Perugia aveva proposto domanda ex lege n. 89 del 2001 chiedendo la liquidazione di un indennizzo per l’eccessiva durata di un processo civile. La Corte d’Appello con decreto depositato il 30 settembre 2008 liquidava l’indennizzo in Euro 1.500,00 oltre accessori e le spese di causa, con distrazione in favore dell’avvocato antistatario, in difetto di notula, in Euro 350,00 per diritti, Euro 120,00 per onorari, oltre spese generali e accessori.

La sig.ra S. ha proposto ricorso avverso il decreto con atto notificato al Ministero della Giustizia in data 23 marzo 2009 formulando un unico motivo. La parte intimata non ha depositato difese.

Motivi della decisione

1. Con il ricorso si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., e segg., per avere il decreto impugnato liquidato i diritti in misura inferiore ai minimi tariffar, omettendo anche la liquidazione delle spese vive, dovendosi le spese liquidarsi nella misura di Euro 479,00 per diritti, Euro 105,00 per onorari e Euro 24,52 per spese vive. Si lamenta che la Corte d’appello avesse liquidato unitariamente diritti, onorari e spese, mentre doveva farlo separatamente. Si cita, inoltre, la giurisprudenza secondo la quale, in presenza di nota spese, debbono essere indicate specificamente e motivatamente le voci escluse e le ragioni dell’esclusione, mentre in mancanza non può comunque scendersi al di sotto dei limiti tariffari.

Il ricorso è assistito dal seguente quesito: "Dica la Corte se nella fattispecie in esame in cui il ricorrente aveva incardinato un giudizio di equo indennizzo poteva il giudice di merito, nella sentenza che ha accolto integralmente la domanda, provvedere a una generica determinazione, in entità inferiore ai minimi tariffari, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato senza indicare concretamente e motivatamente le ragioni della deroga ai su detti minimi tariffari". 2. Il ricorso va esaminato in relazione al quesito formulato e rigettato, tenuto conto che il decreto ha escluso che sia stata depositata nella fase di merito la nota spese, senza che nel ricorso sia specificamente dimostrato il contrario e tenuto conto che i diritti e gli onorari sono stati liquidati separatamente entro limiti che implicano il rispetto dei minimi tariffari in relazione alle voci abitualmente dovute.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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