Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-11-2011, n. 24271 Ruoli delle imposte

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, indicata in epigrafe, con la quale, accogliendo l’appello della s.r.l. Confezioni De Contra, è stata affermata l’illegittimità, per tardività dell’iscrizione a ruolo, della cartella di pagamento ad essa notificata, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, per IVA ed IRPEG relative all’anno 1999.

In particolare, il giudice a quo ha affermato che il ruolo, sottoscritto e reso esecutivo con firma elettronica in data 17 dicembre 2002, è stato consegnato per via telematica al concessionario il 25 agosto 2003 e, quindi, oltre il termine del 31 dicembre 2002 stabilito dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 (nel testo modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999), "rilevando, ai fini della decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalla pretesa fiscale, la data di consegna al concessionario del ruolo, come previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2 bis".

La contribuente non si è costituita.

La ricorrente ha depositato memoria.

2. All’esito dell’adunanza in Camera di consiglio del 3 dicembre 2010, per la quale il ricorso era stato originariamente fissato, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c..

Motivi della decisione

1. Con il terzo, assorbente, motivo di ricorso (dotato di idoneo quesito), è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2 bis, e del D.L. n. 106 del 2005, art. 1 (convertito nella L. n. 156 del 2005), sulla base della tesi dell’applicabilità della prima delle norme citate solo ai ruoli formati entro il 30 settembre 1999, laddove per quelli successivi (come nella specie) si applica la nuova disciplina introdotta con il menzionato D.L. n. 106 del 2005.

Il motivo è fondato.

Va ribadito, infatti, il principio – che il Collegio condivide ed al quale, quindi, intende dare continuità – secondo il quale, in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5 bis e 5 ter (convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156), alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza (che, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a detta presentazione), dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni: tale disciplina ha un inequivoco valore transitorio ed è, pertanto, applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta Legge di Conversione n. 156 del 2005, che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 ( D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. b), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999 (ex plurimis, Cass. nn. 1435 e 16826 del 2006, 14861 del 2007, 15313 del 2009, 2212 del 2011).

In definitiva, nel caso di ruolo formato e reso esecutivo dopo il 30 settembre 1999, ciò che conta, ai fini del rispetto del termine di decadenza del potere dell’Amministrazione, è la data di notificazione della cartella al contribuente, restando privo di rilevanza il procedimento – "interno" -, ed i relativi termini (tra i quali quello di consegna del ruolo al concessionario), che precede la notificazione.

2. Pertanto, va accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al richiamato principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *