T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 06-07-2011, n. 5957Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– non resta che da dichiarare la cessazione della materia del contendere dato che parte ricorrente con memoria del 4 luglio 2011 ha dichiarato che l’amministrazione ha soddisfatto la pretesa di parte ricorrente avendo in via di autotutela annullato l’atto impugnato:

– risultano soddisfatte le condizioni processuali di cui all’ora menzionato art. 60 in ordine alla possibilità di definire il giudizio cautelare con sentenza in forma semplificata; che, in particolare, nella fattispecie non si ravvisa l’esigenza di disporre richieste istruttorie;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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