Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-11-2011, n. 24270 Atti e contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Aligrup s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, indicata in epigrafe, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità dell’avviso di accertamento dell’imposta di registro emesso nei confronti della contribuente in relazione ad atti di compravendita di due terreni.

2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

3. La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo formulato, la ricorrente denuncia la violazione del principio dell’onere della prova in ordine alla congruità del valore degli immobili compravenduti.

Il motivo è fondato.

Il giudice a quo, infatti, dopo aver affermato che l’Ufficio, nella motivazione dell’avviso, aveva indicato di aver fatto riferimento al metodo comparativo, ha ritenuto che la contribuente ha contestato la valutazione "sulla base di semplici affermazioni apodittiche non corroborate dalla indicazione di atti, registrati nello stesso periodo per terreni similari ricadenti nella stessa zona, portanti prezzi a mq. inferiori rispetto a quelli applicati dall’Ufficio".

Tale statuizione si rivela in contrasto con il consolidato principio secondo il quale, in tema di imposta di registro, mentre nell’avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato è sufficiente, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione, che l’Ufficio enunci i criteri astratti in base ai quali ha determinato il diverso valore, in sede contenziosa, non sussistendo alcuna presunzione di legittimità dell’avviso di accertamento, grava sull’Ufficio stesso l’onere di provare in concreto la sussistenza degli elementi di fatto giustificativi del quantum accertato, nel quadro dei parametri prescelti, mentre il contribuente ha la facoltà di dimostrare l’infondatezza della pretesa anche in base a criteri non utilizzati dall’Ufficio (Cass. nn. 12774 del 2001, 4632 e 7231 del 2003, 25624 del 2006, 1150 del 2008).

2. Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.

3. Mentre sussistono giusti motivi, anche in considerazione dell’alternanza degli esiti, per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito, la controricorrente va condannata alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna la controricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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